SESSIONE XXIII (15 luglio 1563)
Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell’ordine e condanna degli errori del nostro tempo.
Capitolo I
Il sacrificio e il sacerdozio per divino ordinamento sono talmente congiunti che l’uno e l’altro sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell’eucarestia, bisogna anche confessare che vi è in essa anche il nuovo e visibile sacerdozio, in cui è stato trasferito l’antico (354).
Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro, e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di dispensare il suo corpo e il suo sangue; ed inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica.
Capitolo II
Il ministero annesso ad un sacerdozio così santo è cosa divina, fu perciò conveniente che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell’ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, che servissero, per ufficio loro proprio, nel sacerdozio, e fossero così distribuiti, che quelli che fossero stati già insigniti della tonsura, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori. La sacra scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi, ed insegna con parole solenni quello cui si deve sommamente badare nella loro ordinazione (355). E si sa che fin dall’inizio della chiesa erano in uso i nomi degli ordini seguenti e i ministeri propri a ciascuno di essi: suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il suddiaconato, inoltre, dai padri e dai sacri concili è considerato tra gli ordini maggiori; e leggiamo in essi, frequentissimamente , anche quanto riguarda gli ordini minori.
Capitolo III
Poiché dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che con la sacra ordinazione - che si compie con parole e segni esteriori - viene comunicata la grazia, nessuno deve dubitare che l’ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della chiesa. Dice, infatti, l’apostolo: Io ti esorto che tu voglia rianimare la grazia di Dio, che è in te con l’imposizione delle mie mani. Non ci ha dato, infatti, Dio lo spirito del timore, ma della virtù, dell’amore e della sobrietà (356).
Capitolo IV
Poiché, poi, nel sacramento dell’ordine, come nel battesimo e nella cresima, viene impresso il carattere, che non può essere né cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l’opinione di quelli che asseriscono che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo, e che quelli che una volta sono stati regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio.
Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica, che è come un esercito schierato a battaglia (357); proprio come se, diversamente da quanto insegna il beato Paolo (358), fossero tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.
Perciò il santo sinodo dichiara che - oltre agli altri gradi ecclesiastici - appartengono a questo ordine gerarchico specialmente i vescovi, successori degli apostoli, che sono posti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito santo a reggere la chiesa di Dio (359); sono superiori ai sacerdoti; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni, di cui gli altri di ordine inferiore non hanno alcun potere.
Insegna, inoltre, il santo concilio, che nella ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini non si richieda così necessariamente il consenso, o la chiamata o l’autorità del popolo o di qualsiasi potestà o autorità secolare, da render nulla, senza di esse, l’ordinazione. Anzi, quelli che, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere e dall’autorità secolare si appressano ad esercitare questi ministeri, e quelli che se li arrogano di propria temerità, sono tutti non ministri della chiesa, ma ladri e rapinatori, che non sono entrati dalla porta (360).
Queste sono le cose che in generale è sembrato bene al santo sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell’ordine. Ed ha stabilito di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e propri come segue, affinché tutti, con l’aiuto di Dio, attenendosi alla regola della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e tenere la verità cattolica.
CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ORDINE
1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere o di ritenere i peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che quelli che non predicano non sono sacerdoti, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che l’ordine, cioè la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo signore, o che è un’invenzione umana fatta da uomini ignoranti di cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per eleggere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene dato lo Spirito santo, e che quindi, inutilmente il vescovo dice: Ricevi lo Spirito santo, o che con essa non si imprime il carattere o che chi sia stato una volta sacerdote, possa di nuovo diventare laico, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione, che la chiesa usa fare nella santa ordinazione, non solo non è necessaria, ma che si deve disprezzare e che è dannosa, come tutte le altre cerimonie dell’ordine, sia anatema.
6. Se qualcuno dice che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, e formata di vescovi, sacerdoti e ministri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello che hanno è comune ad essi con i sacerdoti, o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso o la chiamata del popolo o dell’autorità secolare, sono invalidi; o che quelli, che non sono stati né regolarmente ordinati né mandati dall’autorità ecclesiastica e canonica, ma vengono da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che i vescovi, assunti per autorità del romano pontefice, non sono vescovi legittimi e veri, ma invenzione umana, sia anatema.
Decreto di riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, proseguendo la materia della riforma, stabilisce e ordina che, al presente, si debbano stabilire le cose che seguono.
Canone I
Poiché con precetto divino (361) è stato comandato a tutti quelli cui è stata affidata la cura delle anime, di conoscere le proprie pecore, di offrire per esse il sacrificio, di pascerle con la predicazione della parola divina, con l’amministrazione dei sacramenti e con l’esempio di ogni opera buona; di aver una cura paterna per i poveri e per gli altri bisognosi e di attendere a tutti gli altri doveri pastorali, - cose tutte che non possono essere fatte e compiute da quelli che non vigilano sul proprio gregge e non lo assistono, ma lo abbandonano come mercenari (362) - il sacrosanto sinodo li ammonisce e li esorta, perché, memori dei divini precetti e divenuti esempi del gregge (363), lo pascano e lo reggano nella saggezza e nella verità.
Perché le disposizioni che santamente e utilmente già precedentemente sono state stabilite da Paolo III (364), di felice memoria, sulla residenza, non vengano interpretate secondo sensi del tutto alieni dall’intenzione del sacrosanto sinodo, - quasi che in forza di quel decreto si possa essere assenti per cinque mesi continui, - il sacrosanto concilio, riconfermandole, dichiara che tutti quelli che con qualsiasi ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane, cattedrali anche se fossero cardinali della santa chiesa romana, sono obbligati alla residenza personale nella loro chiesa o diocesi e ad attendere in esse all’ufficio loro affidato; e che non possono assentarsi, se non per i motivi e nei modi che seguono.
Poiché, infatti, la carità cristiana, una urgente necessità, la dovuta obbedienza ed una evidente utilità della chiesa e dello stato esige e richiede talvolta che qualcuno si allontani, lo stesso sacrosanto concilio stabilisce che queste cause di legittima assenza debbano essere approvate per iscritto dal beatissimo romano pontefice, o dal metropolita, o, se questi fosse assente, dal vescovo suffraganeo residente più anziano, che dovrà, inoltre, approvare l’assenza del metropolita. A meno che l’assenza sia determinata da un incarico o da un ufficio di pubblica utilità congiunto con i vescovati, le cui cause, essendo notorie e qualche volta improvvise, non è neppure necessario comunicarle al metropolita. A questi, tuttavia, spetterà, insieme col concilio provinciale, giudicare delle licenze concesse da lui o da un suffraganeo e vigilare che nessuno abusi di quel diritto, e che chi manca sia punito con le pene canoniche.
Si ricordino, intanto, quelli che si assentano, che si deve provvedere in tal modo alle loro pecore che, per quanto è possibile, esse non ricevano alcun danno dalla loro assenza.
Inoltre, quelli che sono assenti solo per breve tempo, non si considerano assenti secondo le prescrizioni degli antichi canoni, perché dovrebbero tornare subito; il sacrosanto concilio però vuole che lo spazio dell’assenza, continuo o ad intervalli, al di fuori delle cause predette, ogni anno non superi in nessun modo i due, o, al massimo, i tre mesi; e che si faccia in modo che l’assenza abbia un motivo plausibile e non rechi danno al gregge. Che davvero sia così, lo si lascia alla coscienza di chi parte, che si spera sia religiosa e timorata, dato che Dio, la cui opera sono tenuti a compiere senza inganno (365), a loro rischio, vede i cuori (366).
Esso, inoltre, li ammonisce e li esorta nel Signore a non volersi assentare in nessun modo dalla loro chiesa cattedrale durante il tempo dell’avvento del Signore, della quaresima, della natività, della resurrezione del Signore, nei giorni della pentecoste e del corpo di Cristo, nei quali le pecorelle devono soprattutto essere ristorate e godere nel Signore della presenza del pastore, a meno che i doveri episcopali li chiamino altrove nella loro diocesi.
Se qualcuno (che ciò non avvenga mai!), contro quanto stabilisce questo decreto, si allontanasse, il sacrosanto sinodo stabilisce che, oltre alle altre pene imposte sotto Paolo III contro i non residenti e rinnovate, e oltre al peccato mortale, nel quale incorre, egli non abbia diritto di percepire i suoi frutti in proporzione del tempo dell’assenza; e che, anche senza altra dichiarazione, egli non possa con tranquilla coscienza, tenerli. È anzi tenuto, o in suo difetto il superiore ecclesiastico, ad erogare questi frutti alla fabbrica delle chiese o ai poveri del luogo. È anche proibita qualsiasi convenzione o composizione per frutti mal percepiti per cui i frutti predetti verrebbero in tutto o in parte lasciati all’interessato. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, concesso a qualsiasi collegio o fabbrica.
Il sacrosanto sinodo dichiara e stabilisce le stesse, identiche cose - anche per quanto riguarda la colpa, la perdita dei frutti, le pene per i curati inferiori e per qualsiasi altro che abbia un beneficio ecclesiastico con cura d’anime, con questa precauzione: che quando essi, dopo che il motivo è stato fatto presente e approvato dal vescovo, si allontanano, lascino un sostituto adatto, che lo stesso ordinario dovrà approvare e a cui dovrà essere assegnato il dovuto compenso. Essi, poi, non potranno ottenere il permesso di andarsene per un tempo superiore al bimestre, eccetto il caso di un motivo grave. Questo permesso sia rilasciato per iscritto e gratuitamente.
Se citati a comparire, anche non personalmente, fossero contumaci, il sinodo lascia agli ordinari di costringerli con le censure ecclesiastiche, col sequestro e la sottrazione dei frutti, e con gli altri rimedi del diritto, fino alla privazione del beneficio. Questa esecuzione, poi, non potrà esser sospesa da nessun privilegio, licenza, parentela, esenzione, anche a causa di qualsiasi beneficio, patto, statuto, perfino confermato con giuramento o da qualsiasi autorità, da qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che si deve piuttosto dire corruttela - o appello o proibizione, anche alla curia romana o in forza della costituzione di Eugenio IV (367).
Da ultimo, il santo sinodo comanda che nei concili provinciali e vescovili siano pubblicati sia il decreto approvato sotto Paolo III, che questo. Desidera, infatti, che le cose che sono essenziali al dovere pastorale e alla salvezza delle anime, vengano fatte risuonare spesso agli orecchi e alle menti di tutti, così che in avvenire, con l’aiuto di Dio, non siano abolite né per ingiuria del tempo, né per dimenticanza degli uomini, né per la desuetudine.
Canone II
Quelli che per qualunque ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo delle chiese cattedrali o superiori, anche se si trattasse di cardinali della santa chiesa romana, qualora non ricevessero la consacrazione entro tre mesi, siano tenuti alla restituzione dei frutti che hanno percepito. Se dopo ciò trascureranno di riceverla per altri tre mesi, siano privati ipso iure delle loro chiese. Quanto alla consacrazione, se verrà fatta fuori della curia romana, venga celebrata, possibilmente, nella chiesa, alla quale sono stati promossi o nella provincia.
Canone III
I vescovi conferiscano gli ordini personalmente. Se per malattia non potessero, mandino i loro sudditi già approvati ed esaminati ad altro vescovo perché li ordini.
Canone IV
Non siano ammessi alla prima tonsura quelli che non avessero ricevuto il sacramento della confermazione e una rudimentale istruzione sulla fede, che non sappiano leggere e scrivere e dei quali non si possa facilmente pensare che hanno scelto questo genere di vita non con l’astuta intenzione di poter fuggire il giudizio secolare, ma per prestare a Dio un fedele servizio.
Canone V
Chi dev’essere promosso agli ordini minori abbia un buon attestato del parroco o del maestro della scuola in cui viene educato.
Quelli poi che aspirano agli ordini maggiori, un mese prima dell’ordinazione si rechino dal vescovo. Questi affiderà al parroco o ad altri, come meglio crederà, il compito di indagare diligentemente - dopo aver pubblicato, nella chiesa, i nomi e il desiderio di quelli che vogliono esser promossi - sulla nascita, l’età, i costumi e la vita degli stessi ordinandi, interrogando persone degne di fede, e di trasmettere al più presto le lettere testimoniali al vescovo stesso con l’indagine fatta.
Canone VI
Nessuno, ricevuta la prima tonsura o costituito negli ordini minori, potrà ricevere un beneficio prima dal quattordicesimo anno. Questi non dovrà neppure godere del privilegium fori, se non ha un beneficio ecclesiastico o se, per disposizione del vescovo non serva, in qualche chiesa, o non si trovi in un seminario di chierici, o, con licenza del vescovo, in qualche scuola od università, per prepararsi a ricevere gli ordini maggiori.
Con i chierici ammogliati si osservi la costituzione di Bonifacio VIII Clerici, qui cum unicis (368), purché essi, destinati dal vescovo al servizio o al ministero di qualche chiesa, prestino davvero il loro servizio e ministero in quella chiesa e portino l’abito clericale e la tonsura.
A nessuno potrà esser di aiuto, in ciò, qualsiasi privilegio o consuetudine, anche immemorabile.
Canone VII
Il santo sinodo, seguendo le prescrizioni degli antichi canoni, dispone che, quando il vescovo intende fare un’ordinazione, tutti quelli che vogliono entrare nel sacro ministero, il mercoledì prima dell’ordinazione, o quando sembrerà al vescovo, vengano chiamati in città. E il vescovo, con l’assistenza di sacerdoti e di altre persone prudenti, dotte nella legge divina e pratiche delle leggi ecclesiastiche, cerchi di conoscere ed esamini attentamente la famiglia, la persona, l’età, l’educazione, i costumi, la dottrina, la fede degli ordinandi.
Canone VIII
Il conferimento dei sacri ordini sia celebrato pubblicamente nei tempi stabiliti dal diritto nella chiesa cattedrale. Siano chiamati e siano presenti a ciò i canonici della chiesa. Se dovesse farsi in altro luogo, si scelga sempre, per quanto sarà possibile, la chiesa più degna, presente il clero del luogo.
Ciascuno sia ordinato dal proprio vescovo. E se qualcuno chiedesse di essere promosso da altri, non gli sia in nessun modo concesso, - neppure col pretesto di qualche rescritto o privilegio generale o speciale, e nei tempi stabiliti, - se la sua onestà e la sua condotta non siano raccomandati da un attestato del suo ordinario. Se si agisse diversamente, l’ordinante sia sospeso per un anno dal conferimento degli ordini; chi è stato ordinato sia sospeso dall’esercizio degli ordini ricevuti, per tutto il tempo che sembrerà opportuno all’ordinario.
Canone IX
Un vescovo non potrà ordinare un suo familiare, che non sia suo suddito, se non avrà vissuto con lui per un triennio, e non gli conferisca immediatamente e realmente un beneficio, al di fuori di ogni inganno. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine contraria, anche immemorabile.
Canone X
In avvenire, non sia permesso agli abati né a chiunque altro esente, chiunque sia, che si trovi entro i confini di una diocesi, anche se si dica di nessuna diocesi o esente, conferire la tonsura o gli ordini minori a chiunque, che non sia regolarmente suo suddito; gli stessi abati ed altri esenti, o collegi o capitoli qualsiasi, anche di chiese cattedrali, non dovranno concedere lettere dimissorie a chierici secolari perché vengano ordinati da altri; l’ordinazione di tutti questi, invece - nella piena osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei decreti di questo santo sinodo, - sia riservata ai vescovi nel territorio della cui diocesi essi si trovano. Non ostante qualsiasi privilegio, prescrizione, o consuetudine, anche immemorabile.
Il sinodo dispone che anche la pena stabilita contro chi chiede le lettere dimissorie al capitolo cattedrale, durante la vacanza della sede - contro il decreto di questo santo sinodo, sotto Paolo III (369), - sia estesa a quelli che ottenessero le stesse lettere non dal capitolo, ma da chiunque altro che, sede vacante, succeda nella giurisdizione del vescovo, invece del capitolo.
Chi conceda lettere dimissorie contro il tenore dello stesso decreto, sia sospeso ipso iure dal suo ufficio e beneficio per un anno.
Canone XI
Gli ordini minori siano conferiti a quelli che comprendono la lingua latina, osservando gli intervalli di tempo, a meno che al vescovo non sembri meglio fare diversamente. Cosi potranno essere più accuratamente istruiti sull’importanza di questo impegno. Si esercitino in ognuno di questi uffici, secondo le prescrizioni del vescovo, nella chiesa, cui saranno addetti, a meno che non siano assenti per motivi di studio; e così salgano, di grado in grado e con l’età cresca in essi il merito ed una maggiore dottrina.
Confermeranno ciò soprattutto l’esempio dei buoni costumi, l’assiduo servizio nella chiesa, una maggiore riverenza verso i sacerdoti e gli ordini superiori, la comunione più frequente del corpo di Cristo.
E poiché da qui si apre l’ingresso ai gradi più alti e ai misteri più sacri, nessuno sia promosso ad essi se non lascia sperare di esserne degno.
Nessuno sia promosso ai sacri ordini, se non dopo un anno da quando ha ricevuto l’ultimo grado degli ordini minori, a meno che a giudizio del vescovo la necessità o l’utilità della chiesa non richieda diversamente.
Canone XII
D’ora innanzi nessuno sia promosso all’ordine del suddiaconato prima dei ventidue anni di età; al diaconato, prima dei ventitré; al sacerdozio, prima dei venticinque.
I vescovi tengano presente, però, che non tutti quelli che hanno raggiunto questa età devono essere assunti a questi ordini, ma solo i degni e quelli, la cui onesta vita è testimonianza di maturità (370). Anche i religiosi non siano ordinati né in età minore né senza diligente esame da parte del vescovo. Si esclude assolutamente, in ciò, qualsiasi privilegio.
Canone XIII
Siano ordinati suddiaconi e diaconi quelli che hanno buona reputazione, che hanno dato buona prova già negli ordini minori, che sono istruiti nelle lettere e sono in possesso delle qualità necessarie per esercitare il loro ordine e che, con l’aiuto di Dio, possono sperare di praticare la continenza. Prestino servizio nelle chiese, cui saranno assegnati e sappiano che faranno cosa sommamente degna, se, almeno nelle domeniche e nei giorni più solenni, servendo all’altare, riceveranno la santa comunione. Non si permetta che quelli che sono promossi all’ordine sacro del suddiaconato, salgano al grado superiore, se non avranno passato almeno un anno in quell’ordine, a meno che al vescovo non sembri diversamente. Non vengano conferiti due ordini sacri nello stesso giorno, neppure ai religiosi, non ostante qualsiasi privilegio ed indulto concesso a chiunque.
Canone XIV
Quelli che si sono comportati piamente e fedelmente nei ministeri precedenti, siano assunti all’ordine del presbiterato. Abbiano buona testimonianza (371), e siano tali, che non solo abbiano servito almeno un anno intero nel diaconato - a meno che per una utilità e necessità della chiesa non sembri al vescovo di dover fare diversamente - ma che, previo diligente esame, siano anche giudicati capaci di insegnare al popolo quelle verità che a tutti è necessario sapere per la salvezza, e di amministrare i sacramenti; che, inoltre, brillino in tal modo per pietà e purezza di costumi, da potersi aspettare da essi un meraviglioso esempio di buone opere e moniti di vita.
Il vescovo curi che essi celebrino la santa messa almeno nelle domeniche e nelle feste più solenni; e, se hanno cura d’anime, tanto frequentemente, da soddisfare al loro dovere.
A quelli che sono stati promossi con un salto, se essi non hanno esercitato il ministero, il vescovo potrà accordare la dispensa per una causa legittima.
Canone XV
Anche se i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono il potere di assolvere dai peccati, tuttavia, questo santo concilio stabilisce che nessuno, neppure un religioso, possa ascoltare le confessioni dei secolari - anche sacerdoti - ed essere giudicato adatto a questo ministero, se o non ha un beneficio parrocchiale o non è ritenuto capace dal vescovo con un esame - se questi lo crederà necessario - o in altro modo, e non ottiene l’approvazione. Questa dev’essere data gratuitamente. Ciò non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Canone XVI
Poiché nessuno dev’essere ordinato, se a giudizio del suo vescovo non sia utile o necessario alle sue chiese, il santo sinodo, conformemente al sesto canone del concilio di Calcedonia (372), stabilisce che nessuno, in futuro, venga ordinato, se non è addetto alla chiesa o al luogo pio, per la cui necessità od utilità viene assunto, dove egli eserciti i suoi doveri, senza andare vagando da una sede all’altra. Se per caso egli abbandonasse il posto, senza avere il permesso del vescovo, gli si proibisca l’esercizio dei sacri ministeri. Inoltre, nessun chierico straniero sia ammesso da nessun vescovo a celebrare i divini misteri e ad amministrare i sacramenti, senza lettere commendatizie del proprio ordinario.
Canone XVII
Perché le funzioni dei santi ordini, dal diaconato all’ostiariato, lodevolmente accolte nella chiesa fin dai tempi degli apostoli, e in molti luoghi per lungo tempo interrotte, siano rimesse in uso secondo i sacri canoni, e non siano criticate dagli eretici come inutili, il santo sinodo, desiderando vivamente di rimettere in uso quell’antica usanza, stabilisce che, in futuro tali ministeri non siano esercitati se non da quelli che sono costituiti in questi ordini.
Il concilio esorta, quindi, nel Signore, tutti e singoli i prelati e comanda loro di far in modo - per quanto è possibile - che nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo numeroso e i proventi della chiesa lo permettono, queste funzioni vengano ripristinate, assegnando a quelli che le esercitano uno stipendio sui redditi di qualche beneficio semplice o della fabbrica della chiesa, se vi fossero dei proventi, o dell’uno e dell’altra. Se poi questi chierici fossero negligenti, siano multati di una parte degli emolumenti o addirittura privati di essi, a giudizio dell’ordinario.
Se, inoltre, non si trovassero dei chierici celibatari per esercitare i quattro ordini minori, potranno essere loro sostituiti anche degli sposati di onesta vita, adatti a questi uffici, purché non bigami e a condizione che in chiesa portino la tonsura e l’abito clericale.
Canone XVIII
Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo (373) e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell’uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.
Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.
Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.
Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della sacra scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, - specie per ascoltare le confessioni, - e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.
Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.
Per costruire l’edificio del collegio, per dare un compenso ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all’educazione e al mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo e l’altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l’altro al clero, detrarranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine, - anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del concilio di Vienne Quia contingit (374), di ogni beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente. Detrarranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente sostentamento degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite - che in alcuni luoghi sono dette scuole - di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).
Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.
Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedite in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, - anche nella curia romana -, e qualsiasi costituzione.
I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno, dell’aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, - per quanto riguarda tutte e singole le prescrizioni suddette - non ostante qualsiasi privilegio, esenzione (anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine, anche immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire l’esecuzione.
Nel caso, poi, che, mandate ad effetto queste unioni, - o anche in altra maniera - il seminario in tutto o in parte venga a trovarsi provvisto, allora la porzione detratta ai singoli benefici, come descritto sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal vescovo, come la cosa esigerà.
Se in questa erezione e conservazione del seminario i prelati delle chiese cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti e si rifiutassero di pagare la loro porzione, l’arcivescovo dovrà riprendere severamente il vescovo, il sinodo provinciale dovrà riprendere l’arcivescovo e quelli a lui superiori e costringerli a fare tutto ciò che è stato detto e farà in modo, con ogni diligenza, che quest’opera santa e pia, dovunque si possa, venga realizzata.
Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città. Inoltre, perché con minore spesa si possa provvedere all’istituzione di tali scuole, il santo sinodo stabilisce che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari costringano e spingano in ogni modo - anche col togliere loro i frutti - quelli che hanno cattedre di insegnamento oppure l’ufficio di lettore o di insegnante, ad insegnare in queste scuole a quelli che devono essere istruiti: personalmente se sono capaci, altrimenti per mezzo di sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati dagli ordinari. Se a giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un altro che sia degno, senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel far ciò, lo nomini lo stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo sembrerà opportuno.
Per l’avvenire, poi, gli uffici e dignità attinenti all’insegnamento non siano conferiti se non ai dottori o ai maestri, o ai licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico o a persone idonee e disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente. Ogni provvista fatta in modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella chiesa metropolitana o nella chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o più chiese - in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente costituito - vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano educati.
Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città.
Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il sinodo provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e dei benefici, - limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario - potranno determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di questo seminario.
Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che in essa saranno trattate.
Lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice la prossima futura sessione per il giorno sedici del mese di settembre. In essa si tratterà del sacramento del matrimonio e di altri argomenti, se vi saranno questioni relative alla dottrina della fede, che possano essere portate a conclusione. Si tratterà anche delle provviste dei vescovati, delle dignità e degli altri benefici ecclesiastici e dei diversi articoli della riforma.
Dottrina vera e cattolica sul sacramento dell’ordine e condanna degli errori del nostro tempo.
Capitolo I
Il sacrificio e il sacerdozio per divino ordinamento sono talmente congiunti che l’uno e l’altro sono esistiti sotto ogni legge. E poiché nel nuovo Testamento la chiesa cattolica ha ricevuto dalla istituzione stessa del Signore il santo visibile sacrificio dell’eucarestia, bisogna anche confessare che vi è in essa anche il nuovo e visibile sacerdozio, in cui è stato trasferito l’antico (354).
Che poi questo sia stato istituito dallo stesso Signore e salvatore nostro, e che agli apostoli e ai loro successori nel sacerdozio sia stato trasmesso il potere di consacrare, di offrire e di dispensare il suo corpo e il suo sangue; ed inoltre di rimettere o di non rimettere i peccati, lo mostra la sacra scrittura e lo ha sempre insegnato la tradizione della chiesa cattolica.
Capitolo II
Il ministero annesso ad un sacerdozio così santo è cosa divina, fu perciò conveniente che, per esercitarlo più degnamente e con maggiore venerazione, nell’ordinata articolazione della chiesa vi fossero più ordini di ministri e diversi fra loro, che servissero, per ufficio loro proprio, nel sacerdozio, e fossero così distribuiti, che quelli che fossero stati già insigniti della tonsura, attraverso gli ordini minori salissero ai maggiori. La sacra scrittura, infatti, nomina espressamente non solo i sacerdoti, ma anche i diaconi, ed insegna con parole solenni quello cui si deve sommamente badare nella loro ordinazione (355). E si sa che fin dall’inizio della chiesa erano in uso i nomi degli ordini seguenti e i ministeri propri a ciascuno di essi: suddiacono, accolito, esorcista, lettore, ostiario, quantunque non con pari grado. Il suddiaconato, inoltre, dai padri e dai sacri concili è considerato tra gli ordini maggiori; e leggiamo in essi, frequentissimamente , anche quanto riguarda gli ordini minori.
Capitolo III
Poiché dalla testimonianza della scrittura, dalla tradizione apostolica e dal consenso unanime dei padri appare chiaro che con la sacra ordinazione - che si compie con parole e segni esteriori - viene comunicata la grazia, nessuno deve dubitare che l’ordine è realmente e propriamente uno dei sette sacramenti della chiesa. Dice, infatti, l’apostolo: Io ti esorto che tu voglia rianimare la grazia di Dio, che è in te con l’imposizione delle mie mani. Non ci ha dato, infatti, Dio lo spirito del timore, ma della virtù, dell’amore e della sobrietà (356).
Capitolo IV
Poiché, poi, nel sacramento dell’ordine, come nel battesimo e nella cresima, viene impresso il carattere, che non può essere né cancellato, né tolto, giustamente il santo sinodo condanna l’opinione di quelli che asseriscono che i sacerdoti del nuovo Testamento hanno solo un potere temporaneo, e che quelli che una volta sono stati regolarmente ordinati, possono tornare di nuovo laici, se non esercitano il ministero della parola di Dio.
Se qualcuno afferma che tutti i cristiani, senza distinzione, sono sacerdoti del nuovo Testamento, o che tutti godono fra di essi di uno stesso potere spirituale, allora costui non sembra far altro che sconvolgere la gerarchia ecclesiastica, che è come un esercito schierato a battaglia (357); proprio come se, diversamente da quanto insegna il beato Paolo (358), fossero tutti apostoli, tutti profeti, tutti evangelisti, tutti pastori, tutti dottori.
Perciò il santo sinodo dichiara che - oltre agli altri gradi ecclesiastici - appartengono a questo ordine gerarchico specialmente i vescovi, successori degli apostoli, che sono posti (come afferma lo stesso apostolo) dallo Spirito santo a reggere la chiesa di Dio (359); sono superiori ai sacerdoti; possono conferire il sacramento della cresima, ordinare i ministri della chiesa e compiere le molte altre funzioni, di cui gli altri di ordine inferiore non hanno alcun potere.
Insegna, inoltre, il santo concilio, che nella ordinazione dei vescovi, dei sacerdoti e degli altri ordini non si richieda così necessariamente il consenso, o la chiamata o l’autorità del popolo o di qualsiasi potestà o autorità secolare, da render nulla, senza di esse, l’ordinazione. Anzi, quelli che, chiamati e costituiti solo dal popolo o dal potere e dall’autorità secolare si appressano ad esercitare questi ministeri, e quelli che se li arrogano di propria temerità, sono tutti non ministri della chiesa, ma ladri e rapinatori, che non sono entrati dalla porta (360).
Queste sono le cose che in generale è sembrato bene al santo sinodo insegnare ai fedeli cristiani sul sacramento dell’ordine. Ed ha stabilito di condannare quanto contrasta con questi insegnamenti con canoni determinati e propri come segue, affinché tutti, con l’aiuto di Dio, attenendosi alla regola della fede, in mezzo alle tenebre di tanti errori, più facilmente possano conoscere e tenere la verità cattolica.
CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ORDINE
1. Se qualcuno dirà che nel nuovo Testamento non vi è un sacerdozio visibile ed esteriore, o che non vi è alcun potere di consacrare e di offrire il vero corpo e sangue del Signore, di rimettere o di ritenere i peccati, ma il solo ufficio e il nudo ministero di predicare il vangelo, o che quelli che non predicano non sono sacerdoti, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che oltre al sacerdozio non vi sono nella chiesa cattolica altri ordini, maggiori e minori, attraverso i quali, come per gradi si tenda al sacerdozio, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che l’ordine, cioè la sacra ordinazione, non è un sacramento in senso vero e proprio, istituito da Cristo signore, o che è un’invenzione umana fatta da uomini ignoranti di cose ecclesiastiche, o che è solo un rito per eleggere i ministri della parola di Dio e dei sacramenti, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che con la sacra ordinazione non viene dato lo Spirito santo, e che quindi, inutilmente il vescovo dice: Ricevi lo Spirito santo, o che con essa non si imprime il carattere o che chi sia stato una volta sacerdote, possa di nuovo diventare laico, sia anatema.
5. Se qualcuno dirà che la sacra unzione, che la chiesa usa fare nella santa ordinazione, non solo non è necessaria, ma che si deve disprezzare e che è dannosa, come tutte le altre cerimonie dell’ordine, sia anatema.
6. Se qualcuno dice che nella chiesa cattolica non vi è una gerarchia istituita per disposizione divina, e formata di vescovi, sacerdoti e ministri, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che i vescovi non sono superiori ai sacerdoti, o che non hanno il potere di confermare e di ordinare, o che quello che hanno è comune ad essi con i sacerdoti, o che gli ordini da loro conferiti senza il consenso o la chiamata del popolo o dell’autorità secolare, sono invalidi; o che quelli, che non sono stati né regolarmente ordinati né mandati dall’autorità ecclesiastica e canonica, ma vengono da altri, sono legittimi ministri della parola e dei sacramenti, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che i vescovi, assunti per autorità del romano pontefice, non sono vescovi legittimi e veri, ma invenzione umana, sia anatema.
Decreto di riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio Tridentino, proseguendo la materia della riforma, stabilisce e ordina che, al presente, si debbano stabilire le cose che seguono.
Canone I
Poiché con precetto divino (361) è stato comandato a tutti quelli cui è stata affidata la cura delle anime, di conoscere le proprie pecore, di offrire per esse il sacrificio, di pascerle con la predicazione della parola divina, con l’amministrazione dei sacramenti e con l’esempio di ogni opera buona; di aver una cura paterna per i poveri e per gli altri bisognosi e di attendere a tutti gli altri doveri pastorali, - cose tutte che non possono essere fatte e compiute da quelli che non vigilano sul proprio gregge e non lo assistono, ma lo abbandonano come mercenari (362) - il sacrosanto sinodo li ammonisce e li esorta, perché, memori dei divini precetti e divenuti esempi del gregge (363), lo pascano e lo reggano nella saggezza e nella verità.
Perché le disposizioni che santamente e utilmente già precedentemente sono state stabilite da Paolo III (364), di felice memoria, sulla residenza, non vengano interpretate secondo sensi del tutto alieni dall’intenzione del sacrosanto sinodo, - quasi che in forza di quel decreto si possa essere assenti per cinque mesi continui, - il sacrosanto concilio, riconfermandole, dichiara che tutti quelli che con qualsiasi ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo di chiese patriarcali, primaziali, metropolitane, cattedrali anche se fossero cardinali della santa chiesa romana, sono obbligati alla residenza personale nella loro chiesa o diocesi e ad attendere in esse all’ufficio loro affidato; e che non possono assentarsi, se non per i motivi e nei modi che seguono.
Poiché, infatti, la carità cristiana, una urgente necessità, la dovuta obbedienza ed una evidente utilità della chiesa e dello stato esige e richiede talvolta che qualcuno si allontani, lo stesso sacrosanto concilio stabilisce che queste cause di legittima assenza debbano essere approvate per iscritto dal beatissimo romano pontefice, o dal metropolita, o, se questi fosse assente, dal vescovo suffraganeo residente più anziano, che dovrà, inoltre, approvare l’assenza del metropolita. A meno che l’assenza sia determinata da un incarico o da un ufficio di pubblica utilità congiunto con i vescovati, le cui cause, essendo notorie e qualche volta improvvise, non è neppure necessario comunicarle al metropolita. A questi, tuttavia, spetterà, insieme col concilio provinciale, giudicare delle licenze concesse da lui o da un suffraganeo e vigilare che nessuno abusi di quel diritto, e che chi manca sia punito con le pene canoniche.
Si ricordino, intanto, quelli che si assentano, che si deve provvedere in tal modo alle loro pecore che, per quanto è possibile, esse non ricevano alcun danno dalla loro assenza.
Inoltre, quelli che sono assenti solo per breve tempo, non si considerano assenti secondo le prescrizioni degli antichi canoni, perché dovrebbero tornare subito; il sacrosanto concilio però vuole che lo spazio dell’assenza, continuo o ad intervalli, al di fuori delle cause predette, ogni anno non superi in nessun modo i due, o, al massimo, i tre mesi; e che si faccia in modo che l’assenza abbia un motivo plausibile e non rechi danno al gregge. Che davvero sia così, lo si lascia alla coscienza di chi parte, che si spera sia religiosa e timorata, dato che Dio, la cui opera sono tenuti a compiere senza inganno (365), a loro rischio, vede i cuori (366).
Esso, inoltre, li ammonisce e li esorta nel Signore a non volersi assentare in nessun modo dalla loro chiesa cattedrale durante il tempo dell’avvento del Signore, della quaresima, della natività, della resurrezione del Signore, nei giorni della pentecoste e del corpo di Cristo, nei quali le pecorelle devono soprattutto essere ristorate e godere nel Signore della presenza del pastore, a meno che i doveri episcopali li chiamino altrove nella loro diocesi.
Se qualcuno (che ciò non avvenga mai!), contro quanto stabilisce questo decreto, si allontanasse, il sacrosanto sinodo stabilisce che, oltre alle altre pene imposte sotto Paolo III contro i non residenti e rinnovate, e oltre al peccato mortale, nel quale incorre, egli non abbia diritto di percepire i suoi frutti in proporzione del tempo dell’assenza; e che, anche senza altra dichiarazione, egli non possa con tranquilla coscienza, tenerli. È anzi tenuto, o in suo difetto il superiore ecclesiastico, ad erogare questi frutti alla fabbrica delle chiese o ai poveri del luogo. È anche proibita qualsiasi convenzione o composizione per frutti mal percepiti per cui i frutti predetti verrebbero in tutto o in parte lasciati all’interessato. Ciò, non ostante qualsiasi privilegio, concesso a qualsiasi collegio o fabbrica.
Il sacrosanto sinodo dichiara e stabilisce le stesse, identiche cose - anche per quanto riguarda la colpa, la perdita dei frutti, le pene per i curati inferiori e per qualsiasi altro che abbia un beneficio ecclesiastico con cura d’anime, con questa precauzione: che quando essi, dopo che il motivo è stato fatto presente e approvato dal vescovo, si allontanano, lascino un sostituto adatto, che lo stesso ordinario dovrà approvare e a cui dovrà essere assegnato il dovuto compenso. Essi, poi, non potranno ottenere il permesso di andarsene per un tempo superiore al bimestre, eccetto il caso di un motivo grave. Questo permesso sia rilasciato per iscritto e gratuitamente.
Se citati a comparire, anche non personalmente, fossero contumaci, il sinodo lascia agli ordinari di costringerli con le censure ecclesiastiche, col sequestro e la sottrazione dei frutti, e con gli altri rimedi del diritto, fino alla privazione del beneficio. Questa esecuzione, poi, non potrà esser sospesa da nessun privilegio, licenza, parentela, esenzione, anche a causa di qualsiasi beneficio, patto, statuto, perfino confermato con giuramento o da qualsiasi autorità, da qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, - che si deve piuttosto dire corruttela - o appello o proibizione, anche alla curia romana o in forza della costituzione di Eugenio IV (367).
Da ultimo, il santo sinodo comanda che nei concili provinciali e vescovili siano pubblicati sia il decreto approvato sotto Paolo III, che questo. Desidera, infatti, che le cose che sono essenziali al dovere pastorale e alla salvezza delle anime, vengano fatte risuonare spesso agli orecchi e alle menti di tutti, così che in avvenire, con l’aiuto di Dio, non siano abolite né per ingiuria del tempo, né per dimenticanza degli uomini, né per la desuetudine.
Canone II
Quelli che per qualunque ragione e con qualsiasi titolo sono messi a capo delle chiese cattedrali o superiori, anche se si trattasse di cardinali della santa chiesa romana, qualora non ricevessero la consacrazione entro tre mesi, siano tenuti alla restituzione dei frutti che hanno percepito. Se dopo ciò trascureranno di riceverla per altri tre mesi, siano privati ipso iure delle loro chiese. Quanto alla consacrazione, se verrà fatta fuori della curia romana, venga celebrata, possibilmente, nella chiesa, alla quale sono stati promossi o nella provincia.
Canone III
I vescovi conferiscano gli ordini personalmente. Se per malattia non potessero, mandino i loro sudditi già approvati ed esaminati ad altro vescovo perché li ordini.
Canone IV
Non siano ammessi alla prima tonsura quelli che non avessero ricevuto il sacramento della confermazione e una rudimentale istruzione sulla fede, che non sappiano leggere e scrivere e dei quali non si possa facilmente pensare che hanno scelto questo genere di vita non con l’astuta intenzione di poter fuggire il giudizio secolare, ma per prestare a Dio un fedele servizio.
Canone V
Chi dev’essere promosso agli ordini minori abbia un buon attestato del parroco o del maestro della scuola in cui viene educato.
Quelli poi che aspirano agli ordini maggiori, un mese prima dell’ordinazione si rechino dal vescovo. Questi affiderà al parroco o ad altri, come meglio crederà, il compito di indagare diligentemente - dopo aver pubblicato, nella chiesa, i nomi e il desiderio di quelli che vogliono esser promossi - sulla nascita, l’età, i costumi e la vita degli stessi ordinandi, interrogando persone degne di fede, e di trasmettere al più presto le lettere testimoniali al vescovo stesso con l’indagine fatta.
Canone VI
Nessuno, ricevuta la prima tonsura o costituito negli ordini minori, potrà ricevere un beneficio prima dal quattordicesimo anno. Questi non dovrà neppure godere del privilegium fori, se non ha un beneficio ecclesiastico o se, per disposizione del vescovo non serva, in qualche chiesa, o non si trovi in un seminario di chierici, o, con licenza del vescovo, in qualche scuola od università, per prepararsi a ricevere gli ordini maggiori.
Con i chierici ammogliati si osservi la costituzione di Bonifacio VIII Clerici, qui cum unicis (368), purché essi, destinati dal vescovo al servizio o al ministero di qualche chiesa, prestino davvero il loro servizio e ministero in quella chiesa e portino l’abito clericale e la tonsura.
A nessuno potrà esser di aiuto, in ciò, qualsiasi privilegio o consuetudine, anche immemorabile.
Canone VII
Il santo sinodo, seguendo le prescrizioni degli antichi canoni, dispone che, quando il vescovo intende fare un’ordinazione, tutti quelli che vogliono entrare nel sacro ministero, il mercoledì prima dell’ordinazione, o quando sembrerà al vescovo, vengano chiamati in città. E il vescovo, con l’assistenza di sacerdoti e di altre persone prudenti, dotte nella legge divina e pratiche delle leggi ecclesiastiche, cerchi di conoscere ed esamini attentamente la famiglia, la persona, l’età, l’educazione, i costumi, la dottrina, la fede degli ordinandi.
Canone VIII
Il conferimento dei sacri ordini sia celebrato pubblicamente nei tempi stabiliti dal diritto nella chiesa cattedrale. Siano chiamati e siano presenti a ciò i canonici della chiesa. Se dovesse farsi in altro luogo, si scelga sempre, per quanto sarà possibile, la chiesa più degna, presente il clero del luogo.
Ciascuno sia ordinato dal proprio vescovo. E se qualcuno chiedesse di essere promosso da altri, non gli sia in nessun modo concesso, - neppure col pretesto di qualche rescritto o privilegio generale o speciale, e nei tempi stabiliti, - se la sua onestà e la sua condotta non siano raccomandati da un attestato del suo ordinario. Se si agisse diversamente, l’ordinante sia sospeso per un anno dal conferimento degli ordini; chi è stato ordinato sia sospeso dall’esercizio degli ordini ricevuti, per tutto il tempo che sembrerà opportuno all’ordinario.
Canone IX
Un vescovo non potrà ordinare un suo familiare, che non sia suo suddito, se non avrà vissuto con lui per un triennio, e non gli conferisca immediatamente e realmente un beneficio, al di fuori di ogni inganno. Ciò, non ostante qualsiasi consuetudine contraria, anche immemorabile.
Canone X
In avvenire, non sia permesso agli abati né a chiunque altro esente, chiunque sia, che si trovi entro i confini di una diocesi, anche se si dica di nessuna diocesi o esente, conferire la tonsura o gli ordini minori a chiunque, che non sia regolarmente suo suddito; gli stessi abati ed altri esenti, o collegi o capitoli qualsiasi, anche di chiese cattedrali, non dovranno concedere lettere dimissorie a chierici secolari perché vengano ordinati da altri; l’ordinazione di tutti questi, invece - nella piena osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei decreti di questo santo sinodo, - sia riservata ai vescovi nel territorio della cui diocesi essi si trovano. Non ostante qualsiasi privilegio, prescrizione, o consuetudine, anche immemorabile.
Il sinodo dispone che anche la pena stabilita contro chi chiede le lettere dimissorie al capitolo cattedrale, durante la vacanza della sede - contro il decreto di questo santo sinodo, sotto Paolo III (369), - sia estesa a quelli che ottenessero le stesse lettere non dal capitolo, ma da chiunque altro che, sede vacante, succeda nella giurisdizione del vescovo, invece del capitolo.
Chi conceda lettere dimissorie contro il tenore dello stesso decreto, sia sospeso ipso iure dal suo ufficio e beneficio per un anno.
Canone XI
Gli ordini minori siano conferiti a quelli che comprendono la lingua latina, osservando gli intervalli di tempo, a meno che al vescovo non sembri meglio fare diversamente. Cosi potranno essere più accuratamente istruiti sull’importanza di questo impegno. Si esercitino in ognuno di questi uffici, secondo le prescrizioni del vescovo, nella chiesa, cui saranno addetti, a meno che non siano assenti per motivi di studio; e così salgano, di grado in grado e con l’età cresca in essi il merito ed una maggiore dottrina.
Confermeranno ciò soprattutto l’esempio dei buoni costumi, l’assiduo servizio nella chiesa, una maggiore riverenza verso i sacerdoti e gli ordini superiori, la comunione più frequente del corpo di Cristo.
E poiché da qui si apre l’ingresso ai gradi più alti e ai misteri più sacri, nessuno sia promosso ad essi se non lascia sperare di esserne degno.
Nessuno sia promosso ai sacri ordini, se non dopo un anno da quando ha ricevuto l’ultimo grado degli ordini minori, a meno che a giudizio del vescovo la necessità o l’utilità della chiesa non richieda diversamente.
Canone XII
D’ora innanzi nessuno sia promosso all’ordine del suddiaconato prima dei ventidue anni di età; al diaconato, prima dei ventitré; al sacerdozio, prima dei venticinque.
I vescovi tengano presente, però, che non tutti quelli che hanno raggiunto questa età devono essere assunti a questi ordini, ma solo i degni e quelli, la cui onesta vita è testimonianza di maturità (370). Anche i religiosi non siano ordinati né in età minore né senza diligente esame da parte del vescovo. Si esclude assolutamente, in ciò, qualsiasi privilegio.
Canone XIII
Siano ordinati suddiaconi e diaconi quelli che hanno buona reputazione, che hanno dato buona prova già negli ordini minori, che sono istruiti nelle lettere e sono in possesso delle qualità necessarie per esercitare il loro ordine e che, con l’aiuto di Dio, possono sperare di praticare la continenza. Prestino servizio nelle chiese, cui saranno assegnati e sappiano che faranno cosa sommamente degna, se, almeno nelle domeniche e nei giorni più solenni, servendo all’altare, riceveranno la santa comunione. Non si permetta che quelli che sono promossi all’ordine sacro del suddiaconato, salgano al grado superiore, se non avranno passato almeno un anno in quell’ordine, a meno che al vescovo non sembri diversamente. Non vengano conferiti due ordini sacri nello stesso giorno, neppure ai religiosi, non ostante qualsiasi privilegio ed indulto concesso a chiunque.
Canone XIV
Quelli che si sono comportati piamente e fedelmente nei ministeri precedenti, siano assunti all’ordine del presbiterato. Abbiano buona testimonianza (371), e siano tali, che non solo abbiano servito almeno un anno intero nel diaconato - a meno che per una utilità e necessità della chiesa non sembri al vescovo di dover fare diversamente - ma che, previo diligente esame, siano anche giudicati capaci di insegnare al popolo quelle verità che a tutti è necessario sapere per la salvezza, e di amministrare i sacramenti; che, inoltre, brillino in tal modo per pietà e purezza di costumi, da potersi aspettare da essi un meraviglioso esempio di buone opere e moniti di vita.
Il vescovo curi che essi celebrino la santa messa almeno nelle domeniche e nelle feste più solenni; e, se hanno cura d’anime, tanto frequentemente, da soddisfare al loro dovere.
A quelli che sono stati promossi con un salto, se essi non hanno esercitato il ministero, il vescovo potrà accordare la dispensa per una causa legittima.
Canone XV
Anche se i sacerdoti nella loro ordinazione ricevono il potere di assolvere dai peccati, tuttavia, questo santo concilio stabilisce che nessuno, neppure un religioso, possa ascoltare le confessioni dei secolari - anche sacerdoti - ed essere giudicato adatto a questo ministero, se o non ha un beneficio parrocchiale o non è ritenuto capace dal vescovo con un esame - se questi lo crederà necessario - o in altro modo, e non ottiene l’approvazione. Questa dev’essere data gratuitamente. Ciò non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Canone XVI
Poiché nessuno dev’essere ordinato, se a giudizio del suo vescovo non sia utile o necessario alle sue chiese, il santo sinodo, conformemente al sesto canone del concilio di Calcedonia (372), stabilisce che nessuno, in futuro, venga ordinato, se non è addetto alla chiesa o al luogo pio, per la cui necessità od utilità viene assunto, dove egli eserciti i suoi doveri, senza andare vagando da una sede all’altra. Se per caso egli abbandonasse il posto, senza avere il permesso del vescovo, gli si proibisca l’esercizio dei sacri ministeri. Inoltre, nessun chierico straniero sia ammesso da nessun vescovo a celebrare i divini misteri e ad amministrare i sacramenti, senza lettere commendatizie del proprio ordinario.
Canone XVII
Perché le funzioni dei santi ordini, dal diaconato all’ostiariato, lodevolmente accolte nella chiesa fin dai tempi degli apostoli, e in molti luoghi per lungo tempo interrotte, siano rimesse in uso secondo i sacri canoni, e non siano criticate dagli eretici come inutili, il santo sinodo, desiderando vivamente di rimettere in uso quell’antica usanza, stabilisce che, in futuro tali ministeri non siano esercitati se non da quelli che sono costituiti in questi ordini.
Il concilio esorta, quindi, nel Signore, tutti e singoli i prelati e comanda loro di far in modo - per quanto è possibile - che nelle chiese cattedrali, collegiate e parrocchiali della loro diocesi, dove un popolo numeroso e i proventi della chiesa lo permettono, queste funzioni vengano ripristinate, assegnando a quelli che le esercitano uno stipendio sui redditi di qualche beneficio semplice o della fabbrica della chiesa, se vi fossero dei proventi, o dell’uno e dell’altra. Se poi questi chierici fossero negligenti, siano multati di una parte degli emolumenti o addirittura privati di essi, a giudizio dell’ordinario.
Se, inoltre, non si trovassero dei chierici celibatari per esercitare i quattro ordini minori, potranno essere loro sostituiti anche degli sposati di onesta vita, adatti a questi uffici, purché non bigami e a condizione che in chiesa portino la tonsura e l’abito clericale.
Canone XVIII
Gli adolescenti, se non sono ben formati, sono inclini a seguire i piaceri del mondo (373) e se non sono orientati, fin dai teneri anni, alla pietà e alla religione prima che cattive abitudini si impadroniscano completamente dell’uomo, non sono capaci di perseverare completamente nella disciplina ecclesiastica, senza un aiuto grandissimo e singolarissimo di Dio onnipotente. Per questo il santo sinodo stabilisce che le singole chiese cattedrali, metropolitane, e le altre maggiori di queste, in proporzione delle loro facoltà e della grandezza della diocesi, siano obbligate a mantenere, educare religiosamente ed istruire nella disciplina ecclesiastica un certo numero di fanciulli della stessa città e diocesi, o, se non fossero abbastanza numerosi, della provincia, in un collegio scelto dal vescovo vicino alle stesse chiese o in altro luogo adatto.
Siano ammessi in questo collegio quelli che hanno almeno dodici anni e sono nati da legittimo matrimonio, che abbiano imparato a leggere e a scrivere e la cui indole e volontà dia speranza che essi sono disposti ad essere sempre a servizio della chiesa. Il concilio intende che vengano scelti specialmente i figli dei poveri, senza escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e mostrino inclinazione a servire con zelo Dio e la chiesa.
Il vescovo dividerà questi fanciulli in tante classi quante a lui sembrerà, secondo il loro numero, la loro età, il progresso nella disciplina ecclesiastica. E quando gli sembrerà opportuno, ne destinerà una parte al servizio delle chiese, una parte ne lascerà nel collegio perché siano istruiti, sostituendo altri al posto di quelli che sono stati formati, di modo che questo collegio sia un perpetuo seminario di ministri di Dio.
Perché, poi, possano essere istruiti più facilmente nella disciplina ecclesiastica, prenderanno subito la tonsura e indosseranno sempre la veste clericale; impareranno la grammatica, il canto, il computo ecclesiastico e le altre conoscenze utili; attenderanno con ogni attenzione allo studio della sacra scrittura, dei libri ecclesiastici, delle omelie dei santi, al modo di amministrare i sacramenti, - specie per ascoltare le confessioni, - e impareranno le regole dei riti e delle cerimonie.
Il vescovo procuri che ogni giorno assistano al sacrificio della messa; che almeno ogni mese si confessino, e secondo il giudizio del confessore, ricevano il corpo del nostro signore Gesù Cristo e che nei giorni festivi servano in cattedrale e nelle altre chiese del luogo: cose tutte, insieme ad altre opportune e necessarie a questo riguardo, che i singoli vescovi stabiliranno col consiglio dei due canonici più anziani e di maggior criterio, che essi eleggeranno come lo Spirito santo suggerirà loro. Questo consilio si darà da fare con visite frequenti perché tali prescrizioni vengano osservate. Essi puniranno severamente i caratteri difficili e incorreggibili e quelli che propagano cattivi costumi. Se necessario, li cacceranno, toglieranno ogni impedimento e porranno ogni cura nel realizzare qualsiasi cosa che sembri possa essere adatta a conservare e far fiorire una istituzione così pia e così santa.
Per costruire l’edificio del collegio, per dare un compenso ai professori e al personale, per mantenere la gioventù e per altre spese, oltre ai mezzi che in alcune chiese e luoghi sono destinati all’educazione e al mantenimento dei fanciulli, che il vescovo avrà cura di devolvere a favore di questo seminario -, saranno necessari dei redditi fissi. Per questo, gli stessi vescovi, col consiglio di due membri del capitolo, di cui uno eletto dal vescovo e l’altro dal capitolo e similmente di due membri del clero della città, la cui elezione spetti per uno al vescovo e per l’altro al clero, detrarranno una parte delle rendite della mensa vescovile, del capitolo, di qualsiasi dignità, personato, ufficio, prebenda, porzione, abbazia e priorato, di qualsiasi ordine, - anche regolare -, qualità o condizione essi fossero; ed inoltre degli ospedali che vengono dati in titolo o in amministrazione, secondo la costituzione del concilio di Vienne Quia contingit (374), di ogni beneficio, anche regolare, di qualsiasi diritto di patronato o esente o di nessuna diocesi o annesso ad altre chiese, monasteri, ospedali, o a qualsiasi altro luogo pio, anche esente. Detrarranno una parte anche dalle fabbriche delle chiese ed altri luoghi pii e da qualsiasi altro reddito e provento ecclesiastico, anche di altri collegi (in cui, tuttavia, non vi siano attualmente seminari di alunni e di maestri per promuovere il comune bene della chiesa: il concilio, infatti, ha voluto che questi fossero esenti, salvo per i redditi eccedenti al conveniente sostentamento degli stessi seminari), o di corporazioni o confraternite - che in alcuni luoghi sono dette scuole - di tutti i monasteri, ma non dei mendicanti; anche dalle decime in qualsiasi modo appartenenti ai laici, da cui sogliono essere pagati sussidi ecclesiastici, e ai soldati di qualsiasi milizia ed ordine (eccettuati soltanto i frati di S. Giovanni di Gerusalemme).
Essi applicheranno e incorporeranno a questo collegio la parte così detratta, assieme ad alcuni benefici semplici, di qualsiasi qualità e dignità, o anche i prestimoni, o quelle che sono dette porzioni prestimoniali, anche prima che si rendano vacanti, naturalmente senza pregiudizio del culto divino e di quelli che le hanno.
Ciò abbia luogo anche se i benefici sono riservati. Né queste unioni ed aggiunte potranno esser sospese o impedite in alcun modo per la rinuncia degli stessi benefici; ma sortiranno assolutamente il loro effetto, non ostante qualsiasi vacanza, - anche nella curia romana -, e qualsiasi costituzione.
I possessori dei benefici, delle dignità, dei personati, e di tutti e singoli quegli enti che sono stati nominati poco fa, siano costretti dai vescovi a pagare questa porzione con le censure ecclesiastiche e con gli altri mezzi del diritto, non solo per sé, ma anche per le pensioni che dovessero per caso pagare ad altri da questi frutti, ritenendo, tuttavia, "pro rata" quanto essi dovranno pagare per queste pensioni. A questo scopo potranno servirsi, se lo crederanno, dell’aiuto del braccio secolare. Tutto ciò, - per quanto riguarda tutte e singole le prescrizioni suddette - non ostante qualsiasi privilegio, esenzione (anche se dovessero richiedere una deroga particolare), consuetudine, anche immemorabile, appello, citazione, che avesse forza di impedire l’esecuzione.
Nel caso, poi, che, mandate ad effetto queste unioni, - o anche in altra maniera - il seminario in tutto o in parte venga a trovarsi provvisto, allora la porzione detratta ai singoli benefici, come descritto sopra, sarà condonata in tutto o in parte dal vescovo, come la cosa esigerà.
Se in questa erezione e conservazione del seminario i prelati delle chiese cattedrali e delle altre chiese maggiori fossero negligenti e si rifiutassero di pagare la loro porzione, l’arcivescovo dovrà riprendere severamente il vescovo, il sinodo provinciale dovrà riprendere l’arcivescovo e quelli a lui superiori e costringerli a fare tutto ciò che è stato detto e farà in modo, con ogni diligenza, che quest’opera santa e pia, dovunque si possa, venga realizzata.
Il vescovo, poi, si faccia fare ogni anno una relazione sui redditi di questo seminario, presenti due membri del capitolo ed altre due persone scelte dal clero della città. Inoltre, perché con minore spesa si possa provvedere all’istituzione di tali scuole, il santo sinodo stabilisce che i vescovi, gli arcivescovi, i primati e gli altri ordinari costringano e spingano in ogni modo - anche col togliere loro i frutti - quelli che hanno cattedre di insegnamento oppure l’ufficio di lettore o di insegnante, ad insegnare in queste scuole a quelli che devono essere istruiti: personalmente se sono capaci, altrimenti per mezzo di sostituti adatti, scelti da loro stessi e approvati dagli ordinari. Se a giudizio del vescovo questi non fossero degni, nominino un altro che sia degno, senza alcun diritto di appello. Se fossero negligenti nel far ciò, lo nomini lo stesso vescovo. Essi insegneranno quello che al vescovo sembrerà opportuno.
Per l’avvenire, poi, gli uffici e dignità attinenti all’insegnamento non siano conferiti se non ai dottori o ai maestri, o ai licenziati in sacra scrittura o in diritto canonico o a persone idonee e disponibili ad adempiere questo ufficio personalmente. Ogni provvista fatta in modo diverso sia nulla ed invalida. Tutto ciò, non ostante qualsiasi privilegio e consuetudine, anche immemorabile.
Se poi in qualche provincia le chiese fossero tanto povere, da non potersi erigere, in qualcuna, il collegio, il sinodo provinciale o il metropolita con i due suffraganei più anziani farà in modo che nella chiesa metropolitana o nella chiesa più comoda della provincia, con i frutti di due o più chiese - in ciascuna delle quali il collegio non potrebbe essere facilmente costituito - vengano eretti uno o più collegi, come giudicherà opportuno, dove i fanciulli di quelle chiese siano educati.
Nelle chiese, invece, che hanno diocesi ampie, il vescovo potrà avere uno o più seminari, come gli sembrerà opportuno, che, però, dovranno dipendere in tutto e per tutto da quello eretto e costituito nella città.
Per ultimo, se per le unioni, per la tassazione o assegnazione e incorporazione delle porzioni o per qualsiasi altro motivo, sorgesse qualche difficoltà, per cui la costituzione e la conservazione di questo seminario potrebbe esserne impedita o resa difficile, il vescovo e i deputati per questo problema o il sinodo provinciale, a seconda degli usi della regione, della qualità delle chiese e dei benefici, - limitando anche o aumentando quanto sopra abbiamo prescritto, se fosse necessario - potranno determinare e prendere ogni singolo provvedimento che sembrerà necessario ed opportuno al felice progresso di questo seminario.
Decreto sul giorno della futura sessione e sulle materie che in essa saranno trattate.
Lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice la prossima futura sessione per il giorno sedici del mese di settembre. In essa si tratterà del sacramento del matrimonio e di altri argomenti, se vi saranno questioni relative alla dottrina della fede, che possano essere portate a conclusione. Si tratterà anche delle provviste dei vescovati, delle dignità e degli altri benefici ecclesiastici e dei diversi articoli della riforma.
Note
54.
Cfr. Eb 7,
12.
355. Cfr. I Tm 3, 8-10; At 6, 3-6; 21, 8.
356. II Tm 1, 6-7.
357. Ct 6, 3 e 9.
358. Cfr. I Cor 12, 28-29; Ef 4, 11.
359. At 20, 28.
360. Cfr. Gv 10, 1.
361. Cfr. Gv 10, 1-16; 21, 15-17; I e II Tm; Tt e altri.
362. Cfr. Gv 10, 12-13.
363. Cfr. I Pt 5, 2-4.
364. Sessione VI, cc. 1 e 2 de ref. (v. sopra).
365. Cfr. Ger 48, 10.
366. Cfr. At 1, 24; Sal 7, 10.
367. C. 3, V. 7, i n Extrav. comm. (Fr 2, 1300).
368. C. un., III, 2, in VI (Fr 2. 1019).
369. Sessione VII, c. 10 de ref. (v. sopra).
370. Cfr. Sap 4, 9.
371. Cfr. I Tm 3, 7.
372. Concilio di Calcedonia, c. 6 (v. sopra).
373. Cfr. Gen 8, 21.
374. Concilio di Vienne, c. 17 (COD. 374-376).
355. Cfr. I Tm 3, 8-10; At 6, 3-6; 21, 8.
356. II Tm 1, 6-7.
357. Ct 6, 3 e 9.
358. Cfr. I Cor 12, 28-29; Ef 4, 11.
359. At 20, 28.
360. Cfr. Gv 10, 1.
361. Cfr. Gv 10, 1-16; 21, 15-17; I e II Tm; Tt e altri.
362. Cfr. Gv 10, 12-13.
363. Cfr. I Pt 5, 2-4.
364. Sessione VI, cc. 1 e 2 de ref. (v. sopra).
365. Cfr. Ger 48, 10.
366. Cfr. At 1, 24; Sal 7, 10.
367. C. 3, V. 7, i n Extrav. comm. (Fr 2, 1300).
368. C. un., III, 2, in VI (Fr 2. 1019).
369. Sessione VII, c. 10 de ref. (v. sopra).
370. Cfr. Sap 4, 9.
371. Cfr. I Tm 3, 7.
372. Concilio di Calcedonia, c. 6 (v. sopra).
373. Cfr. Gen 8, 21.
374. Concilio di Vienne, c. 17 (COD. 374-376).
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