SESSIONE XXII (17 settembre 1562)
Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio della messa.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché sia mantenuta nella chiesa cattolica e conservata nella sua purezza l’antica, assoluta, e sotto qualsiasi aspetto perfetta dottrina del grande mistero dell’eucarestia contro gli errori e le eresie, illuminato dallo Spirito santo, insegna, dichiara e intende che su essa, come vero e singolare sacrificio, sia predicato ai popoli cristiani quanto segue.
Capitolo I
Poiché sotto l’antico testamento (secondo la testimonianza dell’apostolo Paolo (332)) per l’insufficienza del sacerdozio levitico, non vi era perfezione, fu necessario - e tale fu la disposizione di Dio, padre delle misericordie, - che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech, e cioè il signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati. Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se una sola volta (333) si sarebbe immolato sull’altare della croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non avrebbe dovuto tramontare con la morte, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito (334), per lasciare alla chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech (335), offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che l’offrissero, con queste parole: Fate questo in memoria di me (336), ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la chiesa cattolica.
Celebrata, infatti, l’antica Pasqua, - che la moltitudine dei figli di Israele immolava in ricordo dell’uscita dall’Egitto -, istituì la nuova Pasqua, e cioè se stesso, da immolarsi dalla chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci redense con l’effusione del suo sangue, ci strappò al potere delle tenebre e ci trasferì nel suo regno (337).
Ed è questa quell’offerta pura, che non può essere contaminata da nessuna indegnità o malizia di chi la offre; che il Signore per mezzo di Malachia (338) predisse che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura, al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti; e a cui non oscuramente sembra alludere l’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice (339): che non possono divenire partecipi della mensa del Signore, quelli che si sono contaminati, partecipando alla mensa dei demoni. E per "mensa" nell’uno e nell’altro luogo intende (certamente) l’altare.
Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e della legge, era raffigurata con le diverse varietà dei sacrifici: essa che raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento e compimento di tutti essi.
Capitolo II
E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò una sola volta cruentemente sull’altare della croce, il santo sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio, e che per mezzo di esso - se di vero cuore e con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio contriti e pentiti - noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio (340).
Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi. Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. E i frutti di quella oblazione (di quella cruenta) vengono percepiti abbondantemente per mezzo di questa, incruenta, tanto si è lontani dal pericolo che con questa si deroghi a quella.
È per questo motivo che giustamente, secondo la tradizione degli apostoli, essa viene offerta non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni ed altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per i fedeli defunti in Cristo, non ancora del tutto purifrcati.
Capitolo III
E quantunque la chiesa usi talvolta offrire messe in onore e in memoria dei santi, essa, tuttavia, insegna che non ad essi viene offerto il sacrificio, ma solo a Dio, che li ha coronati.
Per cui, il sacerdote non è solito dire: Offro a te il sacrificio, Pietro e Paolo (341); ma ringrazio Dio per le loro vittorie, chiede il loro aiuto: perché vogliano intercedere per noi in cielo, coloro di cui celebriamo la memoria qui, sulla terra (342).
Capitolo IV
E poiché le cose sante devono essere trattate santamente, e questo è il sacrificio più santo, la chiesa cattolica, perché esso potesse essere offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, ha stabilito da molti secoli il sacro canone (343), talmente puro da ogni errore, da non contenere niente, che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono, formato com’è dalle parole stesse del Signore, da quanto hanno trasmesso gli apostoli e istituito piamente anche i santi pontefici.
Capitolo V
E perché la natura umana è tale, che non facilmente viene tratta alla meditazione delle cose divine senza piccoli accorgimenti esteriori, per questa ragione la chiesa, pia madre, ha stabilito alcuni riti, che cioè, qualche tratto nella messa, sia pronunziato a voce bassa, qualche altro a voce più alta. Ha stabilito, similmente, delle cerimonie, come le benedizioni mistiche; usa i lumi, gli incensi, le vesti e molti altri elementi trasmessi dall’insegnamento e dalla tradizione apostolica, con cui venga messa in evidenza la maestà di un sacrificio così grande, e le menti dei fedeli siano attratte da questi segni visibili della religione e della pietà, alla contemplazione delle altissime cose, che sono nascoste in questo sacrificio.
Capitolo VI
Desidererebbe certo, il sacrosanto sinodo, che in ogni messa i fedeli che sono presenti si comunicassero non solo con l’affetto del cuore, ma anche col ricevere sacramentalmente l’eucarestia, perché potesse derivarne ad essi un frutto più abbondante di questo santissimo sacrificio.
E tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo essa condanna come private e illecite quelle messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, ma le approva e quindi le raccomanda, dovendo ritenersi anche quelle, messe veramente comuni, sia perché il popolo in esse si comunica spiritualmente, sia perché vengono celebrate dal pubblico ministro della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli, che appartengono al corpo di Cristo.
Capitolo VII
Il santo sinodo ricorda poi, che la chiesa ha comandato che i sacerdoti mischiassero dell’acqua col vino, nell’offrire il calice, sia perché si ritiene che Cristo signore abbia fatto così e poi anche perché dal suo fianco uscì insieme acqua e sangue (344): mistero che si commemora con questa mescolanza.
E poiché con le acque, nell’apocalisse del beato Giovanni vengono indicati i popoli (345), con ciò viene rappresentata l’unione dello stesso popolo fedele col capo, Cristo.
Capitolo VIII
Anche se la messa contiene abbondante materia per l’istruzione del popolo cristiano, tuttavia non è sembrato opportuno ai padri che dovunque essa fosse celebrata nella lingua del popolo.
Pur ritenendo, quindi, dappertutto l’antico rito di ogni chiesa, approvato dalla santa chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese, perché, però, le pecore di Cristo non muoiano di fame, e i fanciulli chiedano il pane senza che vi sia chi possa loro spezzarlo (346), il santo sinodo comanda ai pastori e a tutti quelli che hanno la cura delle anime, di spiegare frequentemente, durante la celebrazione delle messe, personalmente o per mezzo di altri, qualche cosa di quello che si legge nella messa e, tra le altre cose, qualche verità di questo santissimo sacrificio, specie nei giorni di domenica e festivi.
Capitolo IX
Ma poiché in questo tempo sono stati disseminati molti errori, e molte cose si insegnano e vengano disputate da molti contro questa antica fede, fondata nel sacrosanto vangelo, sulle tradizioni degli apostoli e sulla dottrina dei santi padri, il sacrosanto sinodo, dopo molte e gravi discussioni su queste questioni, fatte con matura riflessione, per consenso unanime di tutti i padri ha stabilito di condannare ciò che è contrario a questa purissima fede e sacra dottrina e di eliminarlo dalla chiesa, con i canoni che seguono.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRIFICIO DELLA MESSA
1. Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che con quelle parole: Fate questo in memoria di me (347), Cristo non ha costituito i suoi apostoli sacerdoti o che non li ha ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrissero il suo corpo e il suo sangue, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e di ringraziamento, o la semplice commemorazione del sacrificio offerto sulla croce, e non propiziatorio; o che giova solo a chi lo riceve; e che non si deve offrire per i vivi e per i morti, per i peccati, per le pene, per le soddisfazioni, e per altre necessità, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che col sacrificio della messa si bestemmia contro il sacrificio di Cristo consumato sulla croce; o che con esso si deroga all’onore di esso, sia anatema.
5. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la chiesa intende, è un’impostura, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il canone della messa contiene degli errori, e che, quindi, bisogna abolirlo, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, le vesti e gli altri segni esterni, di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione delle messe, siano piuttosto elementi adatti a favorire l’empietà, che manifestazioni di pietà, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che le messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, sono illecite e, quindi, da abrogarsi, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa Romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consacrazione si profferiscono a bassa voce, è da riprovarsi; o che la messa debba essere celebrata solo nella lingua del popolo; o che nell’offrire il calice non debba esser mischiata l’acqua col vino, perché ciò sarebbe contro l’istituzione di Cristo, sia anatema.
Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione delle messe.
Quanta cura sia necessaria, perché il sacrosanto sacrificio della messa sia celebrato con ogni religiosità e venerazione, ognuno potrà facilmente capirlo, se rifletterà che nella sacra scrittura viene detto ‘maledetto’ chi compie l’opera di Dio con negligenza (348) E Se dobbiamo confessare che nessun’altra azione possa essere compiuta dai fedeli cristiani così santa e così divina, come questo tremendo mistero, con cui dai sacerdoti ogni giorno si immola a Dio sull’altare quell’ostia vivificante, per la quale siamo stati riconciliati con Dio padre, appare anche chiaro che si deve usare ogni opera e diligenza, perché esso venga celebrato con la più grande mondezza e purezza interiore del cuore, e con atteggiamento di esteriore devozione e pietà.
E poiché, sia per colpa del tempo che per negligenza e malvagità degli uomini, si sono introdotti molti elementi alieni dalla dignità di un tanto sacramento, perché sia restituito il dovuto onore e culto, a gloria di Dio e ad edificazione del popolo fedele, questo santo sinodo stabilisce che i vescovi ordinari si diano cura e siano tenuti a proibire e a togliere di mezzo tutto ciò che hanno introdotto o l’avarizia, che è servizio degli idoli (349), o l’irriverenza, che si può difficilmente separare dall’empietà, o la superstizione, falsa imitazione della vera pietà.
E, per dirla in breve, prima di tutto - per quanto riguarda l’avarizia, - essi proibiscano assolutamente qualsiasi compenso, i patti e tutto ciò che viene dato per celebrare le nuove messe; ed inoltre quelle, più che richieste, importune e grette esazioni di elemosine; ed altre cose simili, che non sono molto lontane, se non proprio dalla macchia della simonia, certo da traffici volgari.
In secondo luogo, per evitare l’irriverenza, ognuno, nella sua diocesi, proibisca che qualsiasi prete girovago e sconosciuto possa celebrare la messa. A nessuno, inoltre, che abbia commesso un delitto pubblico e notorio, permettano che possa servire al santo altare, o assistere alla santa messa; e neppure che in case private, e, in genere, fuori della chiesa e degli oratori destinati solo al culto divino da designarsi e visitarsi dagli ordinari - questo santo sacrificio sia celebrato da qualsiasi secolare o regolare, e senza che prima i presenti, in atteggiamento composto, mostrino di assistere non solo col corpo, ma anche con la mente e con affetto devoto del cuore.
Bandiscano, poi, dalle chiese quelle musiche in cui, con l’organo o col canto, si esegue qualche cosa di meno casto e di impuro; e similmente tutti i modi secolari di comportarsi, i colloqui vani e, quindi, profani, il camminare, il fare strepito, lo schiamazzare, affinché la casa di Dio sembri, e possa chiamarsi davvero, casa di preghiera (350).
Da ultimo, perché non si dia occasione di superstizione, con editto e con minacce di pene facciano in modo che i sacerdoti non celebrino se non nelle ore stabilite e che nella celebrazione delle messe non seguano riti o cerimonie, e dicano preghiere diverse da quelle che sono state approvate dalla chiesa e accettate da un uso consueto e lodevole. Tengano lontano assolutamente dalla chiesa l’uso di un certo numero di messe e di candele, inventato più da un culto superstizioso, che dalla vera religione. E insegnino al popolo quale sia e da che principalmente provenga il frutto così celeste e così prezioso di questo santissimo sacrificio.
Lo ammoniscano anche che si rechi frequentemente nella propria parrocchia, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni.
Tutte queste cose, che abbiamo sommariamente enumerato, vengono proposte a tutti gli ordinari in tal modo, che non solo esse, ma qualsiasi altra cosa che abbia attinenza con quanto veniamo dicendo, con quel potere che ad essi viene conferito dal sacrosanto sinodo ed anche come delegati della sede apostolica, essi le proibiscano, le comandino, le correggano, le stabiliscano, e spingano il popolo fedele ad osservarle inviolabilmente con le censure ecclesiastiche e con altre pene, che potranno essere stabilite a loro giudizio. Tutto ciò, non ostante i privilegi, le esenzioni; gli appelli e le consuetudini di qualsiasi natura.
Decreto ai riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché l’opera della riforma prosegua, ha creduto bene, nella presente sessione, di stabilire quanto segue.
Canone I
Non vi è altra cosa che spinga più assiduamente e maggiormente gli altri alla pietà e al culto di Dio, della vita e dell’esempio di coloro che si sono dedicati al divino ministero. Vedendoli, infatti, sollevati dalle cose del mondo su di un mondo più alto, gli altri guardano ad essi come ad uno specchio e da essi traggono l’esempio da imitare. È assolutamente necessario, perciò, che i chierici, chiamati ad avere Dio in sorte, diano alla loro vita, ai loro costumi, al loro abito, al loro modo di comportarsi, di camminare, di parlare e a tutte le altre loro azioni, un tono tale, da non presentare nulla che non sia grave, moderato, e pieno di religiosità. Fuggano anche le mancanze leggere, che in essi sembrerebbero grandissime, perché le loro azioni possano ispirare a tutti venerazione.
Quanto più queste cose sono di utilità e di ornamento nella chiesa di Dio, tanto più devono osservarsi diligentemente. Il santo sinodo dispone pertanto che i provvedimenti che in altro tempo furono presi salutarmente e abbondantemente dai sommi pontefici e dai sacri concili circa la vita, l’onestà, la cultura, la dottrina dei chierici, o quanto stabilirono doversi evitare riguardo al lusso, ai banchetti, ai balli, ai dadi, ai giochi e a qualsiasi altra mancanza, ed anche alle occupazioni secolari, vengano osservati in futuro sotto la minaccia delle stesse pene, o magari anche più gravi, a giudizio dell’ordinario. L’appello non potrà sospendere l’esecuzione di questo decreto, che riguarda la correzione dei costumi. Se poi si accorgessero che qualcuna di queste prescrizioni è andata in desuetudine, facciano di tutto per richiamarle in uso e perché siano osservate diligentemente da tutti. Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, perché non debbano essi stessi scontare una pena adeguata, testimone Dio, per la trascuratezza nel correggere i sudditi.
Canone II
Chiunque, in futuro, sarà eletto alle chiese cattedrali, non solo dovrà esser pienamente in regola per ciò che riguarda la nascita, l’età, i costumi, la vita e per tutti gli altri requisiti richiesti dai sacri canoni, ma dev’essere costituito nell’ordine sacro già da almeno sei mesi. Le informazioni relative, qualora non si abbiano affatto in curia o siano recenti, vengano assunte dai legati della sede apostolica o dai nunzi delle province, o dall’ordinario, o, in mancanza di questi, dagli ordinari più vicini.
Oltre a queste qualità, egli abbia tale scienza da poter soddisfare a quanto richiede l’ufficio che gli si impone. Prima, quindi, dovrà essere stato meritatamente promosso maestro in una Università o dottore o licenziato in sacra teologia o in diritto canonico; o dovrà risultare idoneo ad insegnare agli altri da un pubblico attestato di qualche accademia. Se poi si trattasse di un religioso, dovrà avere un attestato simile dai superiori del suo ordine. Quelli cui si è accennato e da cui dovranno essere assunte queste informazioni o testimonianze, sono tenuti a fornirle fedelmente e gratuitamente. Diversamente, sappiano di aver un gran peso sulla coscienza e di andare incontro alla vendetta di Dio e dei loro superiori.
Canone III
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno detrarre la terza parte dei frutti e dei proventi di qualsiasi natura di tutte le dignità, dei personati, degli uffici delle chiese cattedrali o collegiate, per le distribuizioni - da assegnarsi a loro arbitrio -; di modo che quelli che le hanno, qualora non adempiano personalmente il competente servizio di ogni giorno, secondo la forma che sarà prescritta dagli stessi vescovi, perdano la distribuzione di quel giorno, e non acquistino la proprietà di essa in nessun modo; ma sia destinata, se ne ha bisogno, alla fabbrica della chiesa, o ad altro luogo pio, ad arbitrio dell’ordinario.
Qualora la loro contumacia cresca, procedano contro di essi secondo quanto stabiliscono i sacri canoni. Se a qualcuna delle dignità accennate non compete, nelle chiese cattedrali o collegiate, di diritto o per consuetudine, la giurisdizione, l’amministrazione, o un ufficio, ma vi siano in diocesi, fuori di città, cure d’anime alle quali voglia attendere colui che ha la dignità, in questo caso, per tutto il tempo in cui egli risiederà o compirà il suo ufficio di amministratore nella chiesa dov’è la cura d’anime, sia considerato come presente e come se assistesse ai divini uffici nelle chiese cattedrali o collegiate.
Quanto veniamo dicendo deve intendersi stabilito per quelle chiese, nelle quali non vi è alcuna consuetudine o prescrizione, per cui le dignità che non soddisfano al loro ufficio perdano la terza parte dei suddetti frutti e proventi. Quanto stabiliamo, dovrà valere non ostante le consuetudini, anche immemorabili, le esenzioni, le costituzioni, anche se fossero state confermate con giuramento e da qualsiasi autorità.
Canone IV
Chiunque, addetto agli uffici divini in una chiesa cattedrale o collegiata, secolare o regolare, non abbia ricevuto almeno l’ordine del suddiaconato, non abbia in queste chiese voce in capitolo, anche se questo gli venga concesso dagli altri.
Quelli, poi, che hanno dignità, personati, uffici, prebende, porzioni e qualsiasi altro beneficio in queste chiese, o che l’avranno in seguito, cui fossero annessi oneri vari, e cioè di dire o cantare la messa, il vangelo o le epistole, qualsiasi privilegio essi abbiano, di qualsiasi esenzione, prerogativa, nobiltà di famiglia essi godano, siano tenuti, cessando i giusto impedimento, a ricevere entro un anno gli ordini richiesti. Diversamente incorreranno nelle pene stabilite dalla costituzione del concilio di Vienne, che comincia: Ut ii, qui... (351), che si rinnova col presente decreto.
E i vescovi li costringano ad esercitare personalmente questi ordini nei giorni stabiliti e a compiere tutti gli altri uffici che devono prestare per il culto divino, sotto minaccia delle stesse pene, ed anche di altre più gravi, da imporsi a loro giudizio. In futuro, poi, non venga fatta una provvista, se non a favore di quelli dei quali si conoscono per esperienza l’età e le altre doti richieste; altrimenti la provvista sia invalida.
Canone V
Le dispense da qualsiasi autorità concesse, se devono consegnarsi fuori della curia Romana, si rimettano agli ordinari di coloro che le hanno chieste.
Quelle poi che si concedono come grazia, non sortiranno il loro effetto, se prima essi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e in forma extra giudiziale, non avranno la certezza che le preghiere addotte non sono viziate dal difetto di reticenza o falsità.
Canone VI
Nelle commutazioni delle ultime volontà, - che non devono aver luogo se non per giusto e necessario motivo - i vescovi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e senza formale giudizio, si accertino, prima che i predetti cambiamenti siano mandati ad esecuzione, che nelle suppliche addotte non è stato detto nulla con reticenza della verità o con la narrazione di cose false.
Canone VII
I legati e i nunzi apostolici, i patriarchi, i primati e metropoliti, negli appelli ad essi interposti in qualunque causa, sia nell’accogliere gli appelli stessi, sia nel concedere le difese dopo l’appello, sono tenuti ad osservare la forma ed il contenuto delle sacre costituzioni, e specialmente di quella di Innocenzo IV, che comincia: Romana (352). Qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi stile o privilegio in contrario, non serviranno a nulla. Altrimenti le inibizioni, i processi e quanto ne sia conseguito siano ipso iure nulli.
Canone VIII
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, nei casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie, sia di quelle che sono espressione delle ultime volontà, che di quelle tra vivi. Abbiano la facoltà di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le confraternite laicali, anche quelle che chiamano ‘scuole’ o con qualsiasi altro nome; non però quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro espressa licenza.
Per dovere d’ufficio, inoltre, e secondo le prescrizioni dei sacri canoni, essi s’informino delle elemosine dei monti di pietà o di carità, dei luoghi pii, comunque essi si chiamino, anche se la cura di questi pii luoghi sia affidata ai laici e godano del privilegio dell’esenzione; facciano eseguire tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la salvezza delle anime, o che è stato istituito per il sostentamento dei poveri.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto.
Canone IX
Gli amministratori - sia ecclesiastici che laici - della fabbrica di qualsiasi chiesa, anche cattedrale, di un ospedale, di una confraternita, delle elemosine, dei monti di pietà, e di qualunque luogo pio, siano obbligati a rendere conto, ogni anno, all’ordinario della loro amministrazione, aboliti qualsiasi consuetudine e privilegio in contrario, a meno che, per caso, nella costituzione e nell’ordinamento di tale chiesa o fabbrica non sia stato disposto diversamente.
Che se per consuetudine o per privilegio, o anche per qualche disposizione locale, si dovesse rendere conto ad altri, a ciò deputati, con questi sia chiamato anche l’ordinario. Deliberazioni prese diversamente saranno del tutto inutili per gli amministratori.
Canone X
Dato che dalla ignoranza dei notai sorgono molti danni e si ha l’occasione per molte liti, il vescovo, anche come delegato della sede apostolica, potrà rendersi conto, con un esame, della preparazione di qualsiasi notaio, anche se fosse stato creato per autorità apostolica, imperiale, o regia; e, qualora non li trovasse idonei, o anche quando essi mancassero nel loro ufficio, potrà togliere loro la facoltà di esercitare quell’ufficio nelle questioni, nelle liti, nelle cause ecclesiastiche e spirituali. Ciò, per sempre o temporaneamente. Né il loro appello potrà sospendere la proibizione dell’ordinario.
Canone XI
Se la cupidigia, radice di tutti i mali (353), dominasse talmente un chierico o un laico, - di qualsiasi dignità questi possa essere insignito, anche imperiale o regale, - da spingerlo, direttamente o per mezzo di altri, con la forza o con la minaccia, o anche mettendo di mezzo chierici o laici, con qualsiasi raggiro o colore, a volgere a propria utilità e ad usurpare le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti, anche feudali ed enfiteutici, i frutti, gli emolumenti o qualsiasi provento di una chiesa o di un beneficio qualsiasi, secolare o regolare, dei monti di pietà e di altri luoghi pii, che dovrebbero essere destinati alle necessità dei poveri e dei loro amministratori; e chi osasse impedire che vengano percepiti da coloro, cui per diritto spettano; questi sia scomunicato fino a che non abbia restituito completamente alla chiesa o al suo amministratore o al beneficiato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, i redditi, di cui si è impadronito o che a lui in qualunque modo, anche per donazione per interposta persona, sono pervenuti; e che non abbia ricevuto l’assoluzione dal romano pontefice.
Se poi egli fosse patrono di quella chiesa, sia perciò stesso privato del diritto di patronato, oltre alle pene già dette.
Quel chierico poi, che architettasse questa indegna frode e usurpazione, o acconsentisse ad essa, sia sottoposto alle stesse pene, sia privato di qualsiasi beneficio, sia considerato inabile a qualsiasi altro beneficio, e sia sospeso dall’esercizio dei suoi ordini, anche dopo la completa soddisfazione e l’assoluzione, a giudizio del suo ordinario.
Dottrina e canoni sul santissimo sacrificio della messa.
Il sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, riunito legittimamente nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché sia mantenuta nella chiesa cattolica e conservata nella sua purezza l’antica, assoluta, e sotto qualsiasi aspetto perfetta dottrina del grande mistero dell’eucarestia contro gli errori e le eresie, illuminato dallo Spirito santo, insegna, dichiara e intende che su essa, come vero e singolare sacrificio, sia predicato ai popoli cristiani quanto segue.
Capitolo I
Poiché sotto l’antico testamento (secondo la testimonianza dell’apostolo Paolo (332)) per l’insufficienza del sacerdozio levitico, non vi era perfezione, fu necessario - e tale fu la disposizione di Dio, padre delle misericordie, - che sorgesse un altro sacerdote secondo l’ordine di Melchisedech, e cioè il signore nostro Gesù Cristo, che potesse condurre ad ogni perfezione tutti quelli che avrebbero dovuto essere santificati. Questo Dio e Signore nostro, dunque, anche se una sola volta (333) si sarebbe immolato sull’altare della croce, attraverso la morte, a Dio Padre, per compiere una redenzione eterna; perché, tuttavia, il suo sacerdozio non avrebbe dovuto tramontare con la morte, nell’ultima cena, la notte in cui fu tradito (334), per lasciare alla chiesa, sua amata sposa, un sacrificio visibile (come esige l’umana natura), con cui venisse significato quello cruento che avrebbe offerto una sola volta sulla croce, prolungandone la memoria fino alla fine del mondo, e la cui efficacia salutare fosse applicata alla remissione di quelle colpe che ogni giorno commettiamo; egli, dunque, dicendosi costituito sacerdote in eterno secondo l’ordine di Melchisedech (335), offrì a Dio padre il suo corpo e il suo sangue sotto le specie del pane e del vino, e lo diede, perché lo prendessero, agli apostoli (che in quel momento costituiva sacerdoti del nuovo testamento) sotto i simboli delle stesse cose (del pane, cioè, e del vino), e comandò ad essi e ai loro successori nel sacerdozio che l’offrissero, con queste parole: Fate questo in memoria di me (336), ecc., come sempre le ha intese ed ha insegnato la chiesa cattolica.
Celebrata, infatti, l’antica Pasqua, - che la moltitudine dei figli di Israele immolava in ricordo dell’uscita dall’Egitto -, istituì la nuova Pasqua, e cioè se stesso, da immolarsi dalla chiesa per mezzo dei suoi sacerdoti sotto segni visibili, in memoria del suo passaggio da questo mondo al Padre, quando ci redense con l’effusione del suo sangue, ci strappò al potere delle tenebre e ci trasferì nel suo regno (337).
Ed è questa quell’offerta pura, che non può essere contaminata da nessuna indegnità o malizia di chi la offre; che il Signore per mezzo di Malachia (338) predisse che sarebbe stata offerta in ogni luogo, pura, al suo nome che sarebbe stato grande fra le genti; e a cui non oscuramente sembra alludere l’apostolo Paolo, scrivendo ai Corinti, quando dice (339): che non possono divenire partecipi della mensa del Signore, quelli che si sono contaminati, partecipando alla mensa dei demoni. E per "mensa" nell’uno e nell’altro luogo intende (certamente) l’altare.
Questa, finalmente, è quella che al tempo della natura e della legge, era raffigurata con le diverse varietà dei sacrifici: essa che raccoglie in sé tutti i beni significati da quei sacrifici, come perfezionamento e compimento di tutti essi.
Capitolo II
E poiché in questo divino sacrificio, che si compie nella messa, è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo, che si immolò una sola volta cruentemente sull’altare della croce, il santo sinodo insegna che questo sacrificio è veramente propiziatorio, e che per mezzo di esso - se di vero cuore e con retta fede, con timore e riverenza ci avviciniamo a Dio contriti e pentiti - noi possiamo ottenere misericordia e trovare grazia in un aiuto propizio (340).
Placato, infatti, da questa offerta, il Signore, concedendo la grazia e il dono della penitenza, perdona i peccati e le colpe anche gravi. Si tratta, infatti, della stessa, identica vittima e lo stesso Gesù la offre ora per mezzo dei sacerdoti, egli che un giorno si offrì sulla croce. Diverso è solo il modo di offrirsi. E i frutti di quella oblazione (di quella cruenta) vengono percepiti abbondantemente per mezzo di questa, incruenta, tanto si è lontani dal pericolo che con questa si deroghi a quella.
È per questo motivo che giustamente, secondo la tradizione degli apostoli, essa viene offerta non solo per i peccati, le pene, le soddisfazioni ed altre necessità dei fedeli viventi, ma anche per i fedeli defunti in Cristo, non ancora del tutto purifrcati.
Capitolo III
E quantunque la chiesa usi talvolta offrire messe in onore e in memoria dei santi, essa, tuttavia, insegna che non ad essi viene offerto il sacrificio, ma solo a Dio, che li ha coronati.
Per cui, il sacerdote non è solito dire: Offro a te il sacrificio, Pietro e Paolo (341); ma ringrazio Dio per le loro vittorie, chiede il loro aiuto: perché vogliano intercedere per noi in cielo, coloro di cui celebriamo la memoria qui, sulla terra (342).
Capitolo IV
E poiché le cose sante devono essere trattate santamente, e questo è il sacrificio più santo, la chiesa cattolica, perché esso potesse essere offerto e ricevuto degnamente e con riverenza, ha stabilito da molti secoli il sacro canone (343), talmente puro da ogni errore, da non contenere niente, che non profumi estremamente di santità e di pietà, e non innalzi a Dio la mente di quelli che lo offrono, formato com’è dalle parole stesse del Signore, da quanto hanno trasmesso gli apostoli e istituito piamente anche i santi pontefici.
Capitolo V
E perché la natura umana è tale, che non facilmente viene tratta alla meditazione delle cose divine senza piccoli accorgimenti esteriori, per questa ragione la chiesa, pia madre, ha stabilito alcuni riti, che cioè, qualche tratto nella messa, sia pronunziato a voce bassa, qualche altro a voce più alta. Ha stabilito, similmente, delle cerimonie, come le benedizioni mistiche; usa i lumi, gli incensi, le vesti e molti altri elementi trasmessi dall’insegnamento e dalla tradizione apostolica, con cui venga messa in evidenza la maestà di un sacrificio così grande, e le menti dei fedeli siano attratte da questi segni visibili della religione e della pietà, alla contemplazione delle altissime cose, che sono nascoste in questo sacrificio.
Capitolo VI
Desidererebbe certo, il sacrosanto sinodo, che in ogni messa i fedeli che sono presenti si comunicassero non solo con l’affetto del cuore, ma anche col ricevere sacramentalmente l’eucarestia, perché potesse derivarne ad essi un frutto più abbondante di questo santissimo sacrificio.
E tuttavia, se ciò non sempre avviene, non per questo essa condanna come private e illecite quelle messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, ma le approva e quindi le raccomanda, dovendo ritenersi anche quelle, messe veramente comuni, sia perché il popolo in esse si comunica spiritualmente, sia perché vengono celebrate dal pubblico ministro della chiesa, non solo per sé, ma anche per tutti i fedeli, che appartengono al corpo di Cristo.
Capitolo VII
Il santo sinodo ricorda poi, che la chiesa ha comandato che i sacerdoti mischiassero dell’acqua col vino, nell’offrire il calice, sia perché si ritiene che Cristo signore abbia fatto così e poi anche perché dal suo fianco uscì insieme acqua e sangue (344): mistero che si commemora con questa mescolanza.
E poiché con le acque, nell’apocalisse del beato Giovanni vengono indicati i popoli (345), con ciò viene rappresentata l’unione dello stesso popolo fedele col capo, Cristo.
Capitolo VIII
Anche se la messa contiene abbondante materia per l’istruzione del popolo cristiano, tuttavia non è sembrato opportuno ai padri che dovunque essa fosse celebrata nella lingua del popolo.
Pur ritenendo, quindi, dappertutto l’antico rito di ogni chiesa, approvato dalla santa chiesa Romana, madre e maestra di tutte le chiese, perché, però, le pecore di Cristo non muoiano di fame, e i fanciulli chiedano il pane senza che vi sia chi possa loro spezzarlo (346), il santo sinodo comanda ai pastori e a tutti quelli che hanno la cura delle anime, di spiegare frequentemente, durante la celebrazione delle messe, personalmente o per mezzo di altri, qualche cosa di quello che si legge nella messa e, tra le altre cose, qualche verità di questo santissimo sacrificio, specie nei giorni di domenica e festivi.
Capitolo IX
Ma poiché in questo tempo sono stati disseminati molti errori, e molte cose si insegnano e vengano disputate da molti contro questa antica fede, fondata nel sacrosanto vangelo, sulle tradizioni degli apostoli e sulla dottrina dei santi padri, il sacrosanto sinodo, dopo molte e gravi discussioni su queste questioni, fatte con matura riflessione, per consenso unanime di tutti i padri ha stabilito di condannare ciò che è contrario a questa purissima fede e sacra dottrina e di eliminarlo dalla chiesa, con i canoni che seguono.
CANONI SUL SANTISSIMO SACRIFICIO DELLA MESSA
1. Se qualcuno dirà che nella messa non si offre a Dio un vero e proprio sacrificio, o che essere offerto non significa altro se non che Cristo ci viene dato a mangiare, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che con quelle parole: Fate questo in memoria di me (347), Cristo non ha costituito i suoi apostoli sacerdoti o che non li ha ordinati perché essi e gli altri sacerdoti offrissero il suo corpo e il suo sangue, sia anatema.
3. Se qualcuno dirà che il sacrificio della messa è solo un sacrificio di lode e di ringraziamento, o la semplice commemorazione del sacrificio offerto sulla croce, e non propiziatorio; o che giova solo a chi lo riceve; e che non si deve offrire per i vivi e per i morti, per i peccati, per le pene, per le soddisfazioni, e per altre necessità, sia anatema.
4. Se qualcuno dirà che col sacrificio della messa si bestemmia contro il sacrificio di Cristo consumato sulla croce; o che con esso si deroga all’onore di esso, sia anatema.
5. Chi dirà che celebrare messe in onore dei santi e per ottenere la loro intercessione presso Dio, come la chiesa intende, è un’impostura, sia anatema.
6. Se qualcuno dirà che il canone della messa contiene degli errori, e che, quindi, bisogna abolirlo, sia anatema.
7. Se qualcuno dirà che le cerimonie, le vesti e gli altri segni esterni, di cui si serve la chiesa cattolica nella celebrazione delle messe, siano piuttosto elementi adatti a favorire l’empietà, che manifestazioni di pietà, sia anatema.
8. Se qualcuno dirà che le messe, nelle quali solo il sacerdote si comunica sacramentalmente, sono illecite e, quindi, da abrogarsi, sia anatema.
9. Se qualcuno dirà che il rito della chiesa Romana, secondo il quale parte del canone e le parole della consacrazione si profferiscono a bassa voce, è da riprovarsi; o che la messa debba essere celebrata solo nella lingua del popolo; o che nell’offrire il calice non debba esser mischiata l’acqua col vino, perché ciò sarebbe contro l’istituzione di Cristo, sia anatema.
Decreto su ciò che bisogna osservare ed evitare nella celebrazione delle messe.
Quanta cura sia necessaria, perché il sacrosanto sacrificio della messa sia celebrato con ogni religiosità e venerazione, ognuno potrà facilmente capirlo, se rifletterà che nella sacra scrittura viene detto ‘maledetto’ chi compie l’opera di Dio con negligenza (348) E Se dobbiamo confessare che nessun’altra azione possa essere compiuta dai fedeli cristiani così santa e così divina, come questo tremendo mistero, con cui dai sacerdoti ogni giorno si immola a Dio sull’altare quell’ostia vivificante, per la quale siamo stati riconciliati con Dio padre, appare anche chiaro che si deve usare ogni opera e diligenza, perché esso venga celebrato con la più grande mondezza e purezza interiore del cuore, e con atteggiamento di esteriore devozione e pietà.
E poiché, sia per colpa del tempo che per negligenza e malvagità degli uomini, si sono introdotti molti elementi alieni dalla dignità di un tanto sacramento, perché sia restituito il dovuto onore e culto, a gloria di Dio e ad edificazione del popolo fedele, questo santo sinodo stabilisce che i vescovi ordinari si diano cura e siano tenuti a proibire e a togliere di mezzo tutto ciò che hanno introdotto o l’avarizia, che è servizio degli idoli (349), o l’irriverenza, che si può difficilmente separare dall’empietà, o la superstizione, falsa imitazione della vera pietà.
E, per dirla in breve, prima di tutto - per quanto riguarda l’avarizia, - essi proibiscano assolutamente qualsiasi compenso, i patti e tutto ciò che viene dato per celebrare le nuove messe; ed inoltre quelle, più che richieste, importune e grette esazioni di elemosine; ed altre cose simili, che non sono molto lontane, se non proprio dalla macchia della simonia, certo da traffici volgari.
In secondo luogo, per evitare l’irriverenza, ognuno, nella sua diocesi, proibisca che qualsiasi prete girovago e sconosciuto possa celebrare la messa. A nessuno, inoltre, che abbia commesso un delitto pubblico e notorio, permettano che possa servire al santo altare, o assistere alla santa messa; e neppure che in case private, e, in genere, fuori della chiesa e degli oratori destinati solo al culto divino da designarsi e visitarsi dagli ordinari - questo santo sacrificio sia celebrato da qualsiasi secolare o regolare, e senza che prima i presenti, in atteggiamento composto, mostrino di assistere non solo col corpo, ma anche con la mente e con affetto devoto del cuore.
Bandiscano, poi, dalle chiese quelle musiche in cui, con l’organo o col canto, si esegue qualche cosa di meno casto e di impuro; e similmente tutti i modi secolari di comportarsi, i colloqui vani e, quindi, profani, il camminare, il fare strepito, lo schiamazzare, affinché la casa di Dio sembri, e possa chiamarsi davvero, casa di preghiera (350).
Da ultimo, perché non si dia occasione di superstizione, con editto e con minacce di pene facciano in modo che i sacerdoti non celebrino se non nelle ore stabilite e che nella celebrazione delle messe non seguano riti o cerimonie, e dicano preghiere diverse da quelle che sono state approvate dalla chiesa e accettate da un uso consueto e lodevole. Tengano lontano assolutamente dalla chiesa l’uso di un certo numero di messe e di candele, inventato più da un culto superstizioso, che dalla vera religione. E insegnino al popolo quale sia e da che principalmente provenga il frutto così celeste e così prezioso di questo santissimo sacrificio.
Lo ammoniscano anche che si rechi frequentemente nella propria parrocchia, almeno nei giorni di domenica e nelle feste più solenni.
Tutte queste cose, che abbiamo sommariamente enumerato, vengono proposte a tutti gli ordinari in tal modo, che non solo esse, ma qualsiasi altra cosa che abbia attinenza con quanto veniamo dicendo, con quel potere che ad essi viene conferito dal sacrosanto sinodo ed anche come delegati della sede apostolica, essi le proibiscano, le comandino, le correggano, le stabiliscano, e spingano il popolo fedele ad osservarle inviolabilmente con le censure ecclesiastiche e con altre pene, che potranno essere stabilite a loro giudizio. Tutto ciò, non ostante i privilegi, le esenzioni; gli appelli e le consuetudini di qualsiasi natura.
Decreto ai riforma.
Lo stesso sacrosanto concilio ecumenico e generale Tridentino, legittimamente riunito nello Spirito santo, sotto la presidenza degli stessi legati della sede apostolica, perché l’opera della riforma prosegua, ha creduto bene, nella presente sessione, di stabilire quanto segue.
Canone I
Non vi è altra cosa che spinga più assiduamente e maggiormente gli altri alla pietà e al culto di Dio, della vita e dell’esempio di coloro che si sono dedicati al divino ministero. Vedendoli, infatti, sollevati dalle cose del mondo su di un mondo più alto, gli altri guardano ad essi come ad uno specchio e da essi traggono l’esempio da imitare. È assolutamente necessario, perciò, che i chierici, chiamati ad avere Dio in sorte, diano alla loro vita, ai loro costumi, al loro abito, al loro modo di comportarsi, di camminare, di parlare e a tutte le altre loro azioni, un tono tale, da non presentare nulla che non sia grave, moderato, e pieno di religiosità. Fuggano anche le mancanze leggere, che in essi sembrerebbero grandissime, perché le loro azioni possano ispirare a tutti venerazione.
Quanto più queste cose sono di utilità e di ornamento nella chiesa di Dio, tanto più devono osservarsi diligentemente. Il santo sinodo dispone pertanto che i provvedimenti che in altro tempo furono presi salutarmente e abbondantemente dai sommi pontefici e dai sacri concili circa la vita, l’onestà, la cultura, la dottrina dei chierici, o quanto stabilirono doversi evitare riguardo al lusso, ai banchetti, ai balli, ai dadi, ai giochi e a qualsiasi altra mancanza, ed anche alle occupazioni secolari, vengano osservati in futuro sotto la minaccia delle stesse pene, o magari anche più gravi, a giudizio dell’ordinario. L’appello non potrà sospendere l’esecuzione di questo decreto, che riguarda la correzione dei costumi. Se poi si accorgessero che qualcuna di queste prescrizioni è andata in desuetudine, facciano di tutto per richiamarle in uso e perché siano osservate diligentemente da tutti. Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, perché non debbano essi stessi scontare una pena adeguata, testimone Dio, per la trascuratezza nel correggere i sudditi.
Canone II
Chiunque, in futuro, sarà eletto alle chiese cattedrali, non solo dovrà esser pienamente in regola per ciò che riguarda la nascita, l’età, i costumi, la vita e per tutti gli altri requisiti richiesti dai sacri canoni, ma dev’essere costituito nell’ordine sacro già da almeno sei mesi. Le informazioni relative, qualora non si abbiano affatto in curia o siano recenti, vengano assunte dai legati della sede apostolica o dai nunzi delle province, o dall’ordinario, o, in mancanza di questi, dagli ordinari più vicini.
Oltre a queste qualità, egli abbia tale scienza da poter soddisfare a quanto richiede l’ufficio che gli si impone. Prima, quindi, dovrà essere stato meritatamente promosso maestro in una Università o dottore o licenziato in sacra teologia o in diritto canonico; o dovrà risultare idoneo ad insegnare agli altri da un pubblico attestato di qualche accademia. Se poi si trattasse di un religioso, dovrà avere un attestato simile dai superiori del suo ordine. Quelli cui si è accennato e da cui dovranno essere assunte queste informazioni o testimonianze, sono tenuti a fornirle fedelmente e gratuitamente. Diversamente, sappiano di aver un gran peso sulla coscienza e di andare incontro alla vendetta di Dio e dei loro superiori.
Canone III
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, potranno detrarre la terza parte dei frutti e dei proventi di qualsiasi natura di tutte le dignità, dei personati, degli uffici delle chiese cattedrali o collegiate, per le distribuizioni - da assegnarsi a loro arbitrio -; di modo che quelli che le hanno, qualora non adempiano personalmente il competente servizio di ogni giorno, secondo la forma che sarà prescritta dagli stessi vescovi, perdano la distribuzione di quel giorno, e non acquistino la proprietà di essa in nessun modo; ma sia destinata, se ne ha bisogno, alla fabbrica della chiesa, o ad altro luogo pio, ad arbitrio dell’ordinario.
Qualora la loro contumacia cresca, procedano contro di essi secondo quanto stabiliscono i sacri canoni. Se a qualcuna delle dignità accennate non compete, nelle chiese cattedrali o collegiate, di diritto o per consuetudine, la giurisdizione, l’amministrazione, o un ufficio, ma vi siano in diocesi, fuori di città, cure d’anime alle quali voglia attendere colui che ha la dignità, in questo caso, per tutto il tempo in cui egli risiederà o compirà il suo ufficio di amministratore nella chiesa dov’è la cura d’anime, sia considerato come presente e come se assistesse ai divini uffici nelle chiese cattedrali o collegiate.
Quanto veniamo dicendo deve intendersi stabilito per quelle chiese, nelle quali non vi è alcuna consuetudine o prescrizione, per cui le dignità che non soddisfano al loro ufficio perdano la terza parte dei suddetti frutti e proventi. Quanto stabiliamo, dovrà valere non ostante le consuetudini, anche immemorabili, le esenzioni, le costituzioni, anche se fossero state confermate con giuramento e da qualsiasi autorità.
Canone IV
Chiunque, addetto agli uffici divini in una chiesa cattedrale o collegiata, secolare o regolare, non abbia ricevuto almeno l’ordine del suddiaconato, non abbia in queste chiese voce in capitolo, anche se questo gli venga concesso dagli altri.
Quelli, poi, che hanno dignità, personati, uffici, prebende, porzioni e qualsiasi altro beneficio in queste chiese, o che l’avranno in seguito, cui fossero annessi oneri vari, e cioè di dire o cantare la messa, il vangelo o le epistole, qualsiasi privilegio essi abbiano, di qualsiasi esenzione, prerogativa, nobiltà di famiglia essi godano, siano tenuti, cessando i giusto impedimento, a ricevere entro un anno gli ordini richiesti. Diversamente incorreranno nelle pene stabilite dalla costituzione del concilio di Vienne, che comincia: Ut ii, qui... (351), che si rinnova col presente decreto.
E i vescovi li costringano ad esercitare personalmente questi ordini nei giorni stabiliti e a compiere tutti gli altri uffici che devono prestare per il culto divino, sotto minaccia delle stesse pene, ed anche di altre più gravi, da imporsi a loro giudizio. In futuro, poi, non venga fatta una provvista, se non a favore di quelli dei quali si conoscono per esperienza l’età e le altre doti richieste; altrimenti la provvista sia invalida.
Canone V
Le dispense da qualsiasi autorità concesse, se devono consegnarsi fuori della curia Romana, si rimettano agli ordinari di coloro che le hanno chieste.
Quelle poi che si concedono come grazia, non sortiranno il loro effetto, se prima essi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e in forma extra giudiziale, non avranno la certezza che le preghiere addotte non sono viziate dal difetto di reticenza o falsità.
Canone VI
Nelle commutazioni delle ultime volontà, - che non devono aver luogo se non per giusto e necessario motivo - i vescovi, come delegati della sede apostolica, sommariamente e senza formale giudizio, si accertino, prima che i predetti cambiamenti siano mandati ad esecuzione, che nelle suppliche addotte non è stato detto nulla con reticenza della verità o con la narrazione di cose false.
Canone VII
I legati e i nunzi apostolici, i patriarchi, i primati e metropoliti, negli appelli ad essi interposti in qualunque causa, sia nell’accogliere gli appelli stessi, sia nel concedere le difese dopo l’appello, sono tenuti ad osservare la forma ed il contenuto delle sacre costituzioni, e specialmente di quella di Innocenzo IV, che comincia: Romana (352). Qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, qualsiasi stile o privilegio in contrario, non serviranno a nulla. Altrimenti le inibizioni, i processi e quanto ne sia conseguito siano ipso iure nulli.
Canone VIII
I vescovi, anche come delegati della sede apostolica, nei casi concessi dal diritto, saranno gli esecutori di tutte le disposizioni pie, sia di quelle che sono espressione delle ultime volontà, che di quelle tra vivi. Abbiano la facoltà di visitare gli ospedali, i collegi di qualsiasi specie, le confraternite laicali, anche quelle che chiamano ‘scuole’ o con qualsiasi altro nome; non però quelle che sono sotto la immediata protezione dei re, senza loro espressa licenza.
Per dovere d’ufficio, inoltre, e secondo le prescrizioni dei sacri canoni, essi s’informino delle elemosine dei monti di pietà o di carità, dei luoghi pii, comunque essi si chiamino, anche se la cura di questi pii luoghi sia affidata ai laici e godano del privilegio dell’esenzione; facciano eseguire tutto ciò che riguarda il culto di Dio e la salvezza delle anime, o che è stato istituito per il sostentamento dei poveri.
Tutto ciò, non ostante qualsiasi consuetudine, anche immemorabile, privilegio, o statuto.
Canone IX
Gli amministratori - sia ecclesiastici che laici - della fabbrica di qualsiasi chiesa, anche cattedrale, di un ospedale, di una confraternita, delle elemosine, dei monti di pietà, e di qualunque luogo pio, siano obbligati a rendere conto, ogni anno, all’ordinario della loro amministrazione, aboliti qualsiasi consuetudine e privilegio in contrario, a meno che, per caso, nella costituzione e nell’ordinamento di tale chiesa o fabbrica non sia stato disposto diversamente.
Che se per consuetudine o per privilegio, o anche per qualche disposizione locale, si dovesse rendere conto ad altri, a ciò deputati, con questi sia chiamato anche l’ordinario. Deliberazioni prese diversamente saranno del tutto inutili per gli amministratori.
Canone X
Dato che dalla ignoranza dei notai sorgono molti danni e si ha l’occasione per molte liti, il vescovo, anche come delegato della sede apostolica, potrà rendersi conto, con un esame, della preparazione di qualsiasi notaio, anche se fosse stato creato per autorità apostolica, imperiale, o regia; e, qualora non li trovasse idonei, o anche quando essi mancassero nel loro ufficio, potrà togliere loro la facoltà di esercitare quell’ufficio nelle questioni, nelle liti, nelle cause ecclesiastiche e spirituali. Ciò, per sempre o temporaneamente. Né il loro appello potrà sospendere la proibizione dell’ordinario.
Canone XI
Se la cupidigia, radice di tutti i mali (353), dominasse talmente un chierico o un laico, - di qualsiasi dignità questi possa essere insignito, anche imperiale o regale, - da spingerlo, direttamente o per mezzo di altri, con la forza o con la minaccia, o anche mettendo di mezzo chierici o laici, con qualsiasi raggiro o colore, a volgere a propria utilità e ad usurpare le giurisdizioni, i beni, i censi, i diritti, anche feudali ed enfiteutici, i frutti, gli emolumenti o qualsiasi provento di una chiesa o di un beneficio qualsiasi, secolare o regolare, dei monti di pietà e di altri luoghi pii, che dovrebbero essere destinati alle necessità dei poveri e dei loro amministratori; e chi osasse impedire che vengano percepiti da coloro, cui per diritto spettano; questi sia scomunicato fino a che non abbia restituito completamente alla chiesa o al suo amministratore o al beneficiato le giurisdizioni, i beni, i diritti, i frutti, i redditi, di cui si è impadronito o che a lui in qualunque modo, anche per donazione per interposta persona, sono pervenuti; e che non abbia ricevuto l’assoluzione dal romano pontefice.
Se poi egli fosse patrono di quella chiesa, sia perciò stesso privato del diritto di patronato, oltre alle pene già dette.
Quel chierico poi, che architettasse questa indegna frode e usurpazione, o acconsentisse ad essa, sia sottoposto alle stesse pene, sia privato di qualsiasi beneficio, sia considerato inabile a qualsiasi altro beneficio, e sia sospeso dall’esercizio dei suoi ordini, anche dopo la completa soddisfazione e l’assoluzione, a giudizio del suo ordinario.
Decreto sulla richiesta di concessione del calice.
Lo stesso sacrosanto sinodo nella precedente sessione si riservò di esaminare e di definire, all’occasione, in altro tempo, due articoli, proposti in altra circostanza ed allora non ancora discussi; e cioè: ‘Se le ragioni da cui fu indotta la santa chiesa cattolica per dare la comunione ai laici, e ai sacerdoti non celebranti, sotto la sola specie del pane, debbano ritenersi tali, da non potersi permettere a nessuno, per nessun motivo, l’uso del calice’; e ‘Se dovendosi per motivi giusti e conformi alla cristiana carità concedere l’uso del calice ad una nazione o ad un regno, debba concedersi sotto alcune condizioni, e quali siano queste condizioni’.
Ora, quindi, volendo che si provveda nel migliore modo possibile alla salvezza di quelli, per cui il calice viene richiesto, ha stabilito che tutta la faccenda venga rimessa al nostro santissimo signore il papa, come in realtà fa col presente decreto. Egli con la sua singolare prudenza, faccia quello che crederà utile alla cristianità, e salutare a quelli che chiedono l’uso del calice.
Decreto sul giorno della futura sessione.
Inoltre lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice il giorno della futura sessione per la feria quinta dopo l’ottava della festa di tutti i santi, che sarà il giorno 12 del mese di novembre. In essa sarà deciso quanto riguarda il sacramento dell’ordine e il sacramento del matrimonio.
Lo stesso sacrosanto sinodo nella precedente sessione si riservò di esaminare e di definire, all’occasione, in altro tempo, due articoli, proposti in altra circostanza ed allora non ancora discussi; e cioè: ‘Se le ragioni da cui fu indotta la santa chiesa cattolica per dare la comunione ai laici, e ai sacerdoti non celebranti, sotto la sola specie del pane, debbano ritenersi tali, da non potersi permettere a nessuno, per nessun motivo, l’uso del calice’; e ‘Se dovendosi per motivi giusti e conformi alla cristiana carità concedere l’uso del calice ad una nazione o ad un regno, debba concedersi sotto alcune condizioni, e quali siano queste condizioni’.
Ora, quindi, volendo che si provveda nel migliore modo possibile alla salvezza di quelli, per cui il calice viene richiesto, ha stabilito che tutta la faccenda venga rimessa al nostro santissimo signore il papa, come in realtà fa col presente decreto. Egli con la sua singolare prudenza, faccia quello che crederà utile alla cristianità, e salutare a quelli che chiedono l’uso del calice.
Decreto sul giorno della futura sessione.
Inoltre lo stesso sacrosanto sinodo Tridentino indice il giorno della futura sessione per la feria quinta dopo l’ottava della festa di tutti i santi, che sarà il giorno 12 del mese di novembre. In essa sarà deciso quanto riguarda il sacramento dell’ordine e il sacramento del matrimonio.
Note
332.
Cfr. Eb 7,
11, 19.
333. Cfr. Eb 7, 27; 9, 12, 26, 28.
334. Cfr. I Cor 11, 23.
335. Cfr. Sal 109, 4; Eb 5, 6.
336. Lc 11, 19; I Cor 11, 24.
337. Cfr. Col 1, 3.
338. Cfr. Mt 1, 11.
339. Cfr. I Cor 10, 21.
340. Eb 4, 16.
341. Cfr. AGOSTINO, Contra Faustum, XX, 21 (CSEL 25, 562).
342. Dall'orazione recitata durante la messa dopo la purificazione delle mani.
343. Cfr. AMBROGIO, De sacram., IV, 6 (PL 16, 464).
344. Cfr. Gv 19, 34.
345. Cfr. Ap 17, 15.
346. Cfr. Lam 4, 4.
347. I Cor 11, 25.
348. Cfr. Ger 48, 10.
349. Cfr. Ef 5, 5.
350. Cfr. Mt 21, 13; Is 56, 7.
351. Concilio di Vienne, c. 5 (v. sopra).
352. C. 1, II, 2, in VI (Fr 2, 996).
333. Cfr. Eb 7, 27; 9, 12, 26, 28.
334. Cfr. I Cor 11, 23.
335. Cfr. Sal 109, 4; Eb 5, 6.
336. Lc 11, 19; I Cor 11, 24.
337. Cfr. Col 1, 3.
338. Cfr. Mt 1, 11.
339. Cfr. I Cor 10, 21.
340. Eb 4, 16.
341. Cfr. AGOSTINO, Contra Faustum, XX, 21 (CSEL 25, 562).
342. Dall'orazione recitata durante la messa dopo la purificazione delle mani.
343. Cfr. AMBROGIO, De sacram., IV, 6 (PL 16, 464).
344. Cfr. Gv 19, 34.
345. Cfr. Ap 17, 15.
346. Cfr. Lam 4, 4.
347. I Cor 11, 25.
348. Cfr. Ger 48, 10.
349. Cfr. Ef 5, 5.
350. Cfr. Mt 21, 13; Is 56, 7.
351. Concilio di Vienne, c. 5 (v. sopra).
352. C. 1, II, 2, in VI (Fr 2, 996).
353.
Cfr. I
Tm 6,
10.
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