RILEGGIAMO IL CONCILIO DI TRENTO - 17/CANONI SUI SANTISSIMI SACRAMENTI DELLA PENITENZA E DELL’ESTREMA UNZIONE

CANONI SUL SANTISSIMO SACRAMENTO DELLA PENITENZA

1. Se qualcuno dirà che nella chiesa cattolica la penitenza non è un vero e proprio sacramento istituito dal Signore Nostro Gesù Cristo, per riconciliare i fedeli con Dio, ogni volta che cadono nei peccati dopo il battesimo, sia anatema.

2. Se qualcuno, confondendo i sacramenti, dirà che il sacramento della penitenza è lo stesso battesimo, quasi che questi due sacramenti non siano distinti e che perciò la penitenza non può essere chiamata la seconda tavola di salvezza, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che le parole del Salvatore: Ricevete lo Spirito santo: saranno rimessi i peccati di quelli, cui li rimetterete e ritenuti a quelli cui li riterrete (288) non devono intendersi del potere di rimettere e di ritenere i peccati nel sacramento della penitenza, come sempre, fin dall’inizio, ha interpretato la chiesa cattolica, e per contraddire l’istituzione di questo sacramento, ne falsa il significato come se si trattasse del potere di predicare il vangelo, sia anatema.

4. Se qualcuno negherà che per la remissione completa e perfetta dei peccati si richiedano, nel penitente, come materia del sacramento della penitenza, questi tre atti: la contrizione, la confessione e la soddisfazione, che sono le tre parti della penitenza o dirà che due sole sono le parti della penitenza, e cioè: i terrori indotti alla coscienza dalla conoscenza del peccato e la fede, concepita attraverso il vangelo o l’assoluzione, per cui ciascuno crede che gli sono rimessi i peccati per mezzo del Cristo, sia anatema.

5. Se qualcuno dirà che quella contrizione, che si ottiene con l’esame, il raccoglimento, e la detestazione dei peccati — per cui uno, ripensando alla propria vita nell’amarezza della sua anima (289), riflettendo alla gravità, alla moltitudine, alla bruttezza dei suoi peccati, alla perdita della beatitudine eterna e all’essere incorso nella eterna dannazione, col proposito di una vita migliore — non è un dolore vero ed utile, che non prepara alla grazia, ma che rende l’uomo ipocrita e ancor più peccatore e che, finalmente, essa è un dolore imposto, non libero e volontario, sia anatema.

6. Se qualcuno negherà che la confessione sacramentale sia stata istituita da Dio, o che sia necessaria per volere divino o dirà che il modo di confessarsi segretamente al solo sacerdote, come ha sempre usato ed usa la chiesa cattolica fin dall’inizio, è estraneo all’istituzione e al comando del Cristo ed invenzione umana, sia anatema.

7. Se qualcuno dirà che nel sacramento della penitenza non è necessario per disposizione divina confessare tutti e singoli i peccati mortali, di cui si abbia la consapevolezza dopo debita e diligente riflessione, anche occulti, e commessi contro i due ultimi precetti del decalogo ed anche le circostanze che mutassero la specie del peccato; o dire che la confessione è utile soltanto ad istituire e consolare il penitente, e che un tempo fu osservata solo per imporre la penitenza canonica; o che quelli che si studiano di confessare tutti i peccati, non intendono lasciar nulla alla divina misericordia, perché lo perdoni; o, finalmente, che non è lecito confessare i peccati veniali, sia anatema.

8. Se qualcuno dirà che la confessione di tutti i peccati, come prescrive la chiesa cattolica, è impossibile, e che si tratta di una tradizione umana, che i buoni devono abolire, o che ad essa non sono tenuti, una volta all’anno, tutti e singoli i fedeli dell’uno e dell’altro sesso, secondo la costituzione del grande concilio Lateranense (290) e che, perciò, bisogna persuadere i fedeli che non si confessino in tempo di quaresima, sia anatema.

9. Se qualcuno dirà che l’assoluzione sacramentale del sacerdote non è un atto giudiziario, ma un semplice ministero di pronunciare e di dichiarare che i peccati sono stati rimessi al penitente, purché solo creda di essere stato assolto, anche nel caso che il sacerdote non lo assolva seriamente, ma per ischerzo; o dirà che non si richiede la confessione del penitente, perché il sacerdote lo possa assolvere, sia anatema.

10. Se qualcuno dirà che i sacerdoti che sono in peccato mortale non hanno il potere di legare e di sciogliere, o che non i soli sacerdoti sono ministri dell’assoluzione, ma che a tutti i singoli i fedeli cristiani è stato detto: Qualsiasi cosa avrete legato sulla terra, sarà legata anche in cielo; e qualsiasi cosa avrete sciolto sulla terra, sarà sciolta anche nel cielo (291) e: A quelli ai quali avrete rimesso i peccati, saranno perdonati, e a quelli, cui li avrete ritenuti, saranno ritenuti (292) e che in virtù di queste parole ciascuno possa perdonare peccati; e cioè: i peccati pubblici con la sola riprensione, se colui che viene ripreso accetterà di buon animo; i segreti, con una confessione spontanea, sia anatema.

11. Se qualcuno dirà che i vescovi non hanno il diritto di riservarsi dei casi, se non in ciò che riguarda la disciplina esterna e che, quindi, la riserva dei casi non impedisce che il sacerdote possa assolvere validamente dai casi riservati, sia anatema.

12. Se qualcuno dirà che tutta la pena viene sempre rimessa da Dio insieme alla colpa, e che l’unica soddisfazione dei penitenti è la fede, con cui apprendono che Cristo ha soddisfatto per essi, sia anatema.

13. Se qualcuno dirà che per quanto riguarda la pena temporale, non si soddisfa affatto, per i peccati, a Dio per mezzo dei meriti di Cristo con le penitenze da lui inflitte e pazientemente tollerate, o imposte dal sacerdote; e neppure con quelle che uno sceglie spontaneamente, come i digiuni, le preghiere, le elemosine, o anche altre opere di pietà; e che, perciò, la miglior penitenza è una vita nuova, sia anatema.

14. Se qualcuno dirà che le soddisfazioni, con cui i penitenti per mezzo di Gesù Cristo cercano di riparare i peccati non sono culto di Dio, ma tradizioni umane, che oscurano la dottrina della grazia e il vero culto di Dio e lo stesso beneficio della morte del Signore, sia anatema.

15. Se qualcuno dirà che le chiavi sono state date alla chiesa solo per sciogliere e non anche per legare e che, quindi, quando i sacerdoti impongono delle penitenze a quelli che si confessano, agiscono contro il fine delle chiavi e contro l’istituzione del Cristo e che è una finzione che, rimessa la pena eterna in virtù delle chiavi, rimanga ancora la pena temporale da scontare, sia anatema.

CANONI SUL SACRAMENTO DELL’ESTREMA UNZIONE


1. Se qualcuno dirà che l’estrema unzione non è un vero e proprio sacramento, istituito da Nostro Signore Gesù Cristo (293), e promulgato dal beato Giacomo apostolo (294), ma solo un rito tramandato dai padri o una invenzione umana, sia anatema.
2. Se qualcuno dirà che l’unzione sacra degli infermi non conferisce la grazia, non rimette i peccati e non solleva gli infermi, ma che ormai è in disuso, quasi che un tempo sia stata solo la grazia delle guarigioni, sia anatema.

3. Se qualcuno dirà che il rito e l’uso dell’estrema unzione, così come lo pratica la chiesa cattolica, è in contrasto con quanto afferma san Giacomo apostolo e che, quindi, deve essere cambiato e che può essere tranquillamente disprezzato dai cristiani, sia anatema.

4. Se qualcuno dirà che i presbiteri della chiesa, che il beato Giacomo apostolo esorta ad addurre presso l’infermo per ungerlo, non sono i sacerdoti consacrati dal vescovo, ma gli anziani di ogni comunità e che perciò ministro proprio dell’estrema unzione non è solo il sacerdote, sia anatema. 
 
 
Note
 
288. Gv 20, 22-23.
289. Cfr. 
Is 38, 15.
290. Concilio Lateranense IV, c. 21 (v. sopra).
291. 
Mt 18, 18.
292. 
Gv 20, 23.
293. Cfr. 
Mc 6, 13.
294. Cfr. 
Gc 5, 14-15. 



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